COMUNICATO N 18/2022
INTRASTAT VENDITE – PAESE DI ORIGINE
Per i soggetti che compilano il modello INTRASTAT CESSIONE DI BENI con periodicità mensile sia ai fini fiscale che statistici è necessario compilate colonna 15 “Paese di origine”.
In colonna 15 degli Intrastat cessioni di beni deve essere indicato il codice ISO del paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:
- le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.
- le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.
- l’origine delle merci non unionali (extracee) è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell’Unione che stabilisce le norme in materia di origine.
Il concetto di “Paese di origine” è legato alla “nazionalità economica” del bene da non confondere con la provenienza dei beni. L’origine discende da un legame qualificato tra merce ed un determinato Stato o territorio quindi rappresenta una caratteristica intrinseca della merce, mentre la provenienza esprime solo il luogo dal quale le merci vengono spedite. Per cui una società italiana che compra da un fornitore tedesco merce importata dalla Cina per poi rivenderla in altro Paese cee nel suo modello intrastat cessioni colonna 15 dovrà indicare Cina e non DE né IT.
L’inserimento obbligatorio dell’origine delle merci nei modelli Intrastat per le cessioni intraunionali comporta sanzioni amministrative e penali, oltre che nuovi adempimenti nei confronti dei clienti
Il Paese di origine rappresenta l’origine commerciale dei beni è il loro made in secondo le regole doganali, anche se circolano nel mercato domestico o Ue. Per regola di base, con innumerevoli casistiche settoriali, un bene è originario del Paese dove è interamente ottenuto (come una pianta cresciuta e raccolta in Italia) o sostanzialmente lavorato (tessuto realizzato in Italia da filo extra Ue).
Per determinare il made in le imprese devono quindi attivarsi con tutti i propri fornitori e coordinarsi con i propri doganalisti per stabilire documentalmente il Paese di origine della merce oggetto di cessione..
Siccome le imprese che effettuano cessioni Ue devono dichiarare in colonna 15 dell’origine della merce venduta è ovviamente necessaria una verifica che i dati dichiarati siano coerenti con tutta la documentazione commerciale. Una prima conseguenza riguarda il tema delle etichette, necessariamente da apporre in coerenza con la realtà fattuale e, ora, con quella dichiarativa INTRASTAT. Dichiarare che il “Paese di origine” è un Paese CEE diverso dall’Italia e poi scrivere in etichetta “made in Italy” non è possibile.
I Clienti i cui modelli intrastat sono compilati in Studio devono comunicare o scrivere nelle fatture di cessione il Paese di Origine da indicare in colonna 15.
Distinti saluti.
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli
Verona - Via Dietro Filippini n. 24
Tel 0458532113 - 0452070334