N 14/2014 USO DEL CONTANTE NELLE ASSOCIAZIONI

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COMUNICATO N. 14/2014

USO DEL CONTANTE NELLE ASSOCIAZIONI

L'agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 102 del 19.11.2014 ha fornito una importante e “sorprendente .....innovativa e non aderente al dato letterale della norma ......”(Sole 24-ore del 20.11.2014) interpretazione dell'art 25, comma 5 della legge 133/1999 relativamente al limite nell'uso del contante.

Secondo l'aberrante ed illegittima interpretazione dell'agenzia delle entrate, in un'ottica non di contrasto all'evasione fiscale ma piuttosto di “estorsione fiscale”, l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori ad € 516,46 si applica, non solo alle società ed associazioni sportive ma a tutti “ gli enti che sia destinatari delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991".

Per cui l'agenzia con tale interpretazione ha esteso l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni superiori ad € 516,46 previsto dall'art 25/133 rubricato “Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche” così come modificato dall'art 37 L. 342/2000 intitolato “Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche” a tutte le associazioni ed enti che possono optare per il regime forfetario L 398/1991.

Con tale risoluzione l'agenzia desume (sic!) che l'obbligo di tracciabilità degli incassi/pagamenti per importi superiori ad € 516,46 sia applica:

-         a tutti gli enti che hanno optato per il regime forfettario L. 398/1991;

-         a tutti gli enti “destinatari” della citata L. 398/1991 anche se non vi hanno optato essendo in altri regimi fiscali o svolgendo esclusivamente attività istituzionale.

La violazione nell'uso del contante e quindi l'esecuzione di incassi e pagamenti per importi superiori ad € 516,46 con modalità non tracciate comporta la perdita della possibilità di utilizzare il regime L. 398/1991 dal mese successivo a quello in sui si è verificato l'evento.

La perdita dell'opzione 398 determina accertamenti di maggiori imposte determinate con criteri non forfettari con il conseguente ricalcolo delle maggiori imposte ai fini Ires, Irap ed IVA che possono essere particolarmente pesanti.

Per cui è necessario che tutte le associazioni/ enti non profit adottino i seguenti comportamenti:

-         tutti gli incassi ed i pagamenti, relativi sia ad attività commerciali che ad attività istituzionali, per importi superiori ad € 516,46 devono essere effettuati con modalità tracciate ossia: bonifico, assegno, carta di credito , pos, bancomat;

-         nel caso di incassi singoli (quote associative, incassi del bar....) per importi singolarmente inferiori ad € 516,46 l'obbligo della tracciabilità non si applica anche se poi il deposito, dato dalla somma di singoli incassi di importo minimo, del contante in banca è di importo superiore ad € 516,46. Tuttavia considerato il comportamento seguito dai soggetti accertatori, confermata dalla prassi negli accertamenti eseguiti presso associazioni sportive, si consiglia di evitare in ogni caso versamenti bancari superiori ad € 516,46;

-         nel caso sia necessario, si ripete meglio evitare, effettuare versamenti in banca di contante per importi superiori ad € 516,46, derivanti dalla somma di incassi inferiori alla soglia, nella contabile bancaria di deposito si DEVONO indicare tutti i singoli incassi sotto soglia.

Verona 24.11.2014

Dott Alberto Donato