N 7/2021 BONUS PUBBLICITA' DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ENTRO 8.2.2021

COMUNICATO N 7/2021

BONUS PUBBLICITA’ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ENTRO 8.2.2021

Con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, devono confermare la prenotazione inoltrando la dichiarazione sostitutiva entro il 8 febbraio 2021.

In particolare, i soggetti che hanno presentato per il 2020 (entro il  30.09.2020) la comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017 e che sono presenti nell'elenco pubblicato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria (il 25.11.2020 è stato pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi con l’indicazione dell’importo teoricamente fruibile) possono presentare la dichiarazione sostitutiva tramite l'apposita procedura web, raggiungibile dall'area autenticata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ricevute e verificate le dichiarazioni sostitutive degli investimenti effettuati nel 2020 provvederà a pubblicare l’elenco definitivo con gli importi ammessi in via definitiva.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

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Tel 0458532113 - 0452070334

N 6/2021 COMUNICAZIONE SOMMINISTRAZIONE LAVORO ENTRO IL 31.01.2021

COMUNICATO N 6/2021

COMUNICAZIONE SOMMINISTRAZIONE LAVORO ENTRO IL 31.01.2021

Entro il 31 gennaio 2021 i datori di lavoro che hanno impiegato, nel corso dell'anno 2020, lavoratori con contratto di somministrazione (agenzie interinali) devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

  • il numero dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la loro durata, nonché
  • il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.

Ricordiamo a tutte le aziende interessate che è obbligatorio registrare sul libro unico del lavoro anche i lavoratori somministrati (e quindi redigere la relativa busta paga).

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

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N 5/2021 DICHIARAZIONE CONAI ANNO 2020

COMUNICATO N. 5/2021

DICHIARAZIONE CONAI ANNO 2020

Entro il 20 gennaio 2021 dovrà essere presentata la Dichiarazione periodica da parte di tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale. Questi sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.

La soglia di esenzione in caso di dichiarazione Import Semplificata a valore (non alimentare) per l’anno 2020 è pari a 100 €, calcolato applicando lo 0,09% sul valore delle importazioni e acquisti intracomunitari di beni: trattasi del valore delle merci imballate (prodotti non alimentari importati da Paesi extra cee e di acquisti intracomunitari) al netto di IVA e delle spese di trasporto.

Per il 2020 il valore delle merci importate/acquisti intracee che – per la dichiarazione Import Semplificata a valore (non alimentare) – non farà scattare l’obbligo di dichiarazione sarà 222.222 €.

Per cui (import beni + acquisti intracee beni) x 0.09% < € 200 non si presenta nulla

Se > € 200 necessario inviare telematicamente al CONAI il modello 6.2 Import.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

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N 4/2021 LOCAZIONI BREVI MASSIMO 4 APPARTAMENTI

COMUNICATO N 4/2021

LOCAZIONI BREVI MASSIMO 4 APPARTAMENTI

Con l’inizio dell’anno è scattata la stretta sugli affitti brevi. In pratica, dal periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della locazione breve è riconosciuto solo a chi destina a questa attività «non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta». Negli altri casi, la locazione breve «si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile».

Il limite delle quattro unità vale anche per i contratti stipulati tramite agenti immobiliari o tramite portali telematici.

Sono affitti brevi le locazioni che: - prevedono la locazione di immobili a uso abitativo, eventualmente con la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali; - hanno durata non superiore a 30 giorni.

Non c’è dubbio, quindi, che un “privato” che destina alla locazione con formula breve cinque appartamenti nel corso del 2021 non potrà più scegliere la cedolare secca. Inoltre, la sua attività si presumerà svolta in forma d’impresa, con tutto ciò che ne consegue (obbligo di apertura della partita iva e tenuta delle scritture contabili).

Il fatto che la norma parli di «appartamenti» crea qualche incertezza anche per i casi di locazione parziale. Ma qui dovrebbe prevalere il dato letterale, per quanto sia stato scelto un termine non tecnico (appartamento va probabilmente inteso come sinonimo di unità immobiliare del gruppo A, escluso A/10). Perciò, non dovrebbe incappare nella stretta chi destina all’affitto breve - ad esempio - tre intere unità e una porzione di altre due unità.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

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N 3/2021 FATURE A CAVALLO D'ANNO 2020/2021

COMUNICATO N. 03/2021

FATTURE A CAVALLO D’ANNO 2020/2021

La regola della detrazione Iva a fine anno segue regola particolari diverse da quelle da seguire durante l’anno.

La detrazione IVA delle fatture di acquisto è possibile dal momento in cui si verificano entrambi i requisiti:

-         ricezione della fattura;

-         esigibilità dell’IVA.

Tuttavia durante l’anno è possibile (non obbligatorio) per le fatture ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione detrarre l’iva con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione stessa. Per cui è possibile ad esempio una fattura ricevuta il 7 novembre 2020 e registrata entro il 15 novembre 2020 se riferita ad una operazione di ottobre far concorrere l’IVA nella liquidazione di ottobre in versamento il 16 novembre 2020.

Tale procedura non è possibile per le fatture riferite ad operazioni 2020 ricevute nel 2021.

I casi sono:

  1. fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2020,
  2. fatture ricevute nel mese di gennaio 2021 (datate dicembre 2020) saranno registrate nel mese di gennaio 2021 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2021 (16.02.2021) non possono essere considerate nella liquidazione di dicembre 2020. Da considerare come fatture da ricevere ai fini del bilancio.
  3. fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 non registrate a dicembre 2020 (dimenticanza, errore …): per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2020, da presentare entro il 30 aprile 2021. Per le fatture 2020 inviate e ricevute nel 2020 ma registrate nel 2021 il diritto alla detrazione potrà essere esercitato SOLO nella dichiarazione IVA dell’anno 2020, la fattura dovrà essere registrata nel 2021 in apposito sezionale e l’Iva dovrà essere esclusa dalla liquidazione periodica 2021 del mese di registrazione.
  4. fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 e registrate dopo il 30 aprile 2021: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa. Per cui senza presentazione di una nuova dichiarazione IVA che sarà una dichiarazione integrativa l’IVA non potrà essere detratta.

La data di ricezione è:

- è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, se lo SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

- la data di ricezione è la data di presa visione o di scarico del file fattura, se lo SDI, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente e questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e

Per cui la fattura di acquisto può essere registrata solo da quando è ricevuta MAI prima!

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

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