COMUNICATO N. 03/2021
FATTURE A CAVALLO D’ANNO 2020/2021
La regola della detrazione Iva a fine anno segue regola particolari diverse da quelle da seguire durante l’anno.
La detrazione IVA delle fatture di acquisto è possibile dal momento in cui si verificano entrambi i requisiti:
- ricezione della fattura;
- esigibilità dell’IVA.
Tuttavia durante l’anno è possibile (non obbligatorio) per le fatture ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione detrarre l’iva con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione stessa. Per cui è possibile ad esempio una fattura ricevuta il 7 novembre 2020 e registrata entro il 15 novembre 2020 se riferita ad una operazione di ottobre far concorrere l’IVA nella liquidazione di ottobre in versamento il 16 novembre 2020.
Tale procedura non è possibile per le fatture riferite ad operazioni 2020 ricevute nel 2021.
I casi sono:
- fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2020,
- fatture ricevute nel mese di gennaio 2021 (datate dicembre 2020) saranno registrate nel mese di gennaio 2021 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2021 (16.02.2021) non possono essere considerate nella liquidazione di dicembre 2020. Da considerare come fatture da ricevere ai fini del bilancio.
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 non registrate a dicembre 2020 (dimenticanza, errore …): per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2020, da presentare entro il 30 aprile 2021. Per le fatture 2020 inviate e ricevute nel 2020 ma registrate nel 2021 il diritto alla detrazione potrà essere esercitato SOLO nella dichiarazione IVA dell’anno 2020, la fattura dovrà essere registrata nel 2021 in apposito sezionale e l’Iva dovrà essere esclusa dalla liquidazione periodica 2021 del mese di registrazione.
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 e registrate dopo il 30 aprile 2021: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa. Per cui senza presentazione di una nuova dichiarazione IVA che sarà una dichiarazione integrativa l’IVA non potrà essere detratta.
La data di ricezione è:
- è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, se lo SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.
- la data di ricezione è la data di presa visione o di scarico del file fattura, se lo SDI, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente e questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e
Per cui la fattura di acquisto può essere registrata solo da quando è ricevuta MAI prima!
Distinti saluti.
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli
Verona - Via Dietro Filippini n. 24
Tel 0458532113 - 0452070334