N 22/2022 INTERCONNESSIONE TARDIVA INVESTIMENTI 4.0

COMUNICATO N 22/2022

INTERCONNESSIONE TARDIVA INVESTIMENTI 4.0

L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n 71 del 3.2.2022 pur confermando che la "ritardata" interconnessione del bene al sistema

 aziendale non comporta il venir meno dell'agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio,

 con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione, ha però aggiunto una precisazione importante.

L’Agenzia delle Entrate ha indicato che “In ogni caso, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un

periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta; ciò in quanto

 la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa

 e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.”

Per cui si invitano tutti i Signori Clienti che abbiamo effettuato l’interconnessione di macchinari 4.0 in anni successivi a quelli

dell’acquisto ed entrata in funzione dell’attrezzatura a predisporre idonea documentazione che dia prova delle condizioni oggettive

per giustificare la ritardata interconnessione del macchinario 4.0.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

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