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<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;"><strong><span style="color: #c00000;">COMUNICATO N. 6/2015</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;"><strong><span style="color: #c00000;">ACQUISTO DA FORNITORE ESTERO CON RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-size: 8pt;">L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione N. 89 del 25.08.2010 aveva già precisato che IVA, dopo aver precisato che l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE –<strong>deve sempre essere assolta dal cessionario o committente</strong>, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, <strong>mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge</strong>, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale (sul punto, cfr. inoltre le circolari 18 marzo 2010, n. 14 e 21 giugno 2010, n. 36, risposta alquesito n. 31), infatti è stato chiarito che l’articolo 17, secondo comma, “esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano”.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-size: 8pt;">E' stato tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze - emettere nei confronti del cessionario/committente residente <strong>un documento "fattura" non rilevante ai fini dell’IVA</strong>, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-size: 8pt;">La <strong>Risoluzione n. 21/E del 20.02.2015</strong> ha precisato che il suddetto documento (fattura emesso dal rappresentante fiscale con la sola P IVA italiana) <strong>non ha alcuna rilevanza fiscale</strong> e che l'acquirente italiano soggetto passivo di imposta DEVE richiedere al suo posto <strong>una fattura emessa dal cedente comunitario con la sua partita IVA cee</strong> al fine di consentire all'acquirente italiano di procedere con l'integrazione della fattura estera ed a registrare la fattura di acquisto intracee.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="color: #333333;">Nel caso in cui l'acquirente italiano soggetto passivo di imposta <strong>non riesca</strong> ad ottenere la fattura estera con la P IVA del cessionario cee <strong>deve, per evitare le sanzioni, regolarizzare l'acquisto con l'emissione autofattura</strong> entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (articoli 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, d</span>el <a href="IDP:1005;1"><span style="color: windowtext; text-decoration: none;">DL n. 331 del 1993</span></a>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;">Si raccomanda pertanto la massima attenzione per le fatture/documenti ricevuti per gli acquisti tramite internet in cui spesso si trovano tali complicazioni.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;">Verona 4 marzo 2015</span></p>
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