N 7/2015 MODELLO EAS 31 MARZO 2015
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- Pubblicato Domenica, 15 Marzo 2015 19:18
COMUNICATO N. 7/2015
MODELLO EAS 31 MARZO 2015
Entro il 31 marzo 2015 gli ENC devono presentare telematicamente il modello EAS per comunicare le variazioni verificatesi nel 2014.
Il modello deve essere compilato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i normali modelli di variazioni dati AA5/6 o AA 7/10.
Occorre ricordare che per alcuni enti (come le APS) è prevista la compilazione semplificata in forza della quale è sufficiente fornire soltanto le informazioni di cui ai punti:
- 4 l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali
- 5 l'ente è una articolazioni territoriali e/o funzionali di altro ente
- 6 l'ente è affiliato a federazioni o gruppi
- 25 l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedi istruzioni dell'EAS)
- 26 l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedi istruzioni dell'EAS).
Per tali enti l'obbligo di presentare il modello EAS in caso di variazioni è limitato alla variazione dei precedenti punti.
Vi sono delle variazioni che in ogni caso non comportano la presentazione del modello EAS entro il 31 marzo in quanto riguardano:
- i dati anagrafici dell'ente come indirizzo, nominativo del rappresentante legale essendo variazioni che devono essere già precedentemente comunicate con la presentazione modelli di variazioni dati AA5/6 o AA 7/10;
- variazioni che riguardano i punti:
20 proventi da sponsorizzazioni e pubblicità
21 costi per messaggi pubblicitari
23 ammontare delle entrate
24 numero degli associati
30 importi delle erogazioni liberali
31 contributi pubblici
33 numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi
Si ricorda che il modello "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, una prima volta entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti e che in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008), il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
L'omessa presentazione del modello EAS comporta la perdita delle agevolazioni fiscali di cui all'art 148 TUIR.
L'omessa/tardiva presentazione EAS è sanabile con la remissione in bonis. Purché il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine; b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro, codice 8114) esclusa la compensazione prevista.
Verona, Lì 16 marzo 2015
Dott. Alberto Donato


