N 12/2016 SCADENZA COMUNICAZIONE BLACK-LIST 2015

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COMUNICATO N. 12/2016

SCADENZA COMUNICAZIONE BLACK-LIST ANNO 2015 – ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2016

Ai sensi dell’articolo 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010, gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese / ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.

La scadenza originariamente prevista per il 10 aprile 2016 (contribuente mensili) ed 20 aprile 2016 (contribuenti trimestrali) è stata prorogata per tutti al 20 settembre 2016 (comunicato Studio n. 8/2016).

La comunicazione è obbligatoria soltanto se l'importo complessivo annuale delle operazioni è superiore ad € 10.000. Il limite di € 10.000 va verificato con riferimento all'ammontare complessivo delle operazioni rese, ricevute, acquisti, cessioni con controparti black list. Per cui non rileva l'importo per singola operazione o per singola controparte estera.

Se un soggetto acquista beni per € 3.000 da un soggetto A, vende beni per € 4.000 al soggetto B e riceve servizi per € 5.000 da C complessivamente ha compiuto operazioni per € 12.000 per cui dovrà presentare la comunicazione black list. Se il limite di € 10.000 è superato dovranno essere oggetto di comunicazioni tutte le operazioni black list, senza limite di importo minimo (anche quelle di pochi euro!) documentate da fattura. Giova ricordare che non devono essere comunicate quelle documentate da scontrino fiscale o ricevuta fiscale né quelle con controparti con soggetti passivi iva (privati) (Circolare Studio 14 del 22.03.2016).

Vanno considerati gli Stati presenti nel seguente elenco:

ELENCO PAESI / TERRITORI “BLACK   LIST”

Alderney

Filippine

Kenia (3)

Saint Kitts e Nevis

Andorra

Gibilterra

Kiribati – ex Isole Gilbert

Salomone

Angola (3)

Giamaica (3)

Libano

Samoa

Anguilla

Mauritius

Liberia

Saint Lucia

Antigua

Grenada

Liechtenstein

Saint Vincent e Grenadine

Antille Olandesi

Guatemala

Lussemburgo (2)

San Marino (1)

Aruba

Guernsey – Isole del Canale

Macao

Sant'Elena

Bahamas

Herm – Isole del Canale

Maldive

Sark (Isole del Canale)

Barhein

Hong Kong

Malesia

Seychelles

Barbados

Isola di Man

Monaco

Singapore

Barbuda

Isole Cayman

Montserrat

Svizzera

Belize

Isole Cook

Nauru

Taiwan

Bermuda

Isole Marshall

Niue

Tonga

Brunei

Isole Turks e Caicos

Nuova Caledonia

Tuvalu (ex Isole Ellice)

Costarica

Isole Vergini britanniche

Oman

Uruguay

Dominica

Isole Vergini statunitensi

Panama

Vanuatu

Ecuador

Jersey – Isole del Canale

Polinesia francese

 

Emirati Arabi Uniti

Gibuti (ex   Afar e Issas)

Portorico (3)

 

Non è più considerato “black list”, con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede in detto Stato non richiede la comunicazione in esame, in quanto

  1. (1)escluso dal DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45, a decorrere dalle operazionieffettuate dall’11.3.2014;
  2. (2)escluso dal DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate dal7.1.2015;
  3. (3)escluso dal DM 30.3.2015, pubblicato sulla G.U. 11.5.2015, n. 107, a decorrere dalle operazioni effettuate dal26.5.2015.

 

Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong, ancorché detti Stati non siano più ricompresi nella lista di cui al DM 21.11.2001 per effetto del DM 30.3.2015 (elenco costi black list da indicare in UNICO), la comunicazione in scadenza il prossimo 20 settembre 2016 va comunque effettuata, in quanto presenti nella lista di cui al DM 4.5.99.

 

Per i Clienti che gestiscono in proprio la contabilità si sollecita pertanto di verificare attentamente la presenza o meno di operazioni con operatori economici inclusi nella suddetta lista e il superamento del limite dei 10.000 euro.