N 15/2016 VOUCHER COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA E INDIRIZZO EMAIL UFFICIALE

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COMUNICATO n. 15/2016

Voucher comunicazione obbligatoria e indirizzo email ufficiale.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL con la circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, ha fornito le indicazioni operative per adempiere i nuovi obblighi di comunicazione per il lavoro accessorio (Cfr circolare di Studio 23/2016).

In particolare dal 8 ottobre 2016 almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa:

gli imprenditori non agricoli e professionisti devono comunicare, alla sede competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo di lavoro e il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione

L’INL chiarisce che l’unica modalità per adempiere all’obbligo di comunicazione è quella dell’invio della e-mail al solo indirizzo di posta elettronica appositamente creato per ciascuna sede territoriale dell’Ispettorato, nello specifico per Verona l’indirizzo email è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Si ribadisce che resta fermo il già previsto obbligo da parte del committente di dichiarazione di inizio attività nei confronti dell’INPS, da effettuarsi il giorno precedente all’inizio della prestazione.

 

SI RIEPILOGANO TEMPI, FORMA E CONTENUTO PREVISTI PER LA NUOVA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA (mail) LEGATA AI VOUCHER: (che non sostituisce ma si affianca alla comunicazione di inizio attività dovuta all’INPS)

La comunicazione dovrà essere singola ed individuale per ciascuna prestazione giornaliera di lavoro accessorio, (e quindi una mail per ciascuna persona)

- per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, dovrà essere inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

nell’ oggetto della mail:

1) ragione sociale e codice fiscale/p.iva del committente

nel testo della mail:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) il giorno di inizio della prestazione;

4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

NON DOVRA’ ESSERCI NESSUN ALLEGATO, l’email dovrà essere stampata e conservata.

L’indirizzo e mail a cui inviare la nuova comunicazione obbligatoria relativa ai voucher è

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Ad oggi non risulta ancora attivo nessun numero di telefono specifico a cui inviare l’sms sostitutivo della mail, pertanto, si consiglia di inviare d’ora in poi la mail all’indirizzo riportato, e non considerare più il numero di telefono indicato nella precedente nostra circolare.

Si ricorda che la sanzione amministrativa per mancato invio della nuova comunicazione tramite email va da 400 a 2400 euro per ogni lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.

Giova evidenziare che, invece, la “maxisanzione” per lavoro nero prevista dal Collegato Lavoro si applica in mancanza sia della comunicazione di inizio attività da inviare all’INPS, sia dell’omesso invio della e-mail di cui sopra.