N 22/2016 NUOVI CODICI TRIBUTO PER GLI AVVOCATI

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COMUNICATO N. 22/2016

CODICE TRIBUTO PER GLI AVVOCATI

La Risoluzione n. 113 del 07/12/2016 ha istituito il codice tributo 6868 per la compensazione dei crediti da parte degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti.

Gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo DPR, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

I crediti sono utilizzati se sono:

1) liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento,

2) non risultano pagati, neanche parzialmente

3) avverso il relativo decreto di pagamento non è stata proposta opposizione

4) se in relazione ad essi è stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata, il creditore deve esercitare l’opzione – esclusivamente per l’intero importo della fattura – per l’utilizzo del credito in compensazione e dichiarare la sussistenza dei requisiti. Tale opzione nel 2016 poteva essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre; dal 2017, invece, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

La risoluzione ricorda che i crediti riconosciuti possono essere utilizzati, a partire dal 5° giorno successivo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione, dei dati dei crediti ammessi alla procedura di compensazione.

Infine, i crediti possono essere utilizzati in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/fisconline) non è ammesso il pagamento tramite home-banking, nei limiti dell’importo comunicato dalla piattaforma, pena lo scarto del modello F24.

Il codice tributo da utilizzare in F 24 è il “6868” il codice tributo deve essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato con l’anno di ammissione del credito alla procedura di compensazione, nel formato “AAAA”.