N 7/2017 ERRATE FATTURE IN REVERSE CHARGE
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- Pubblicato Mercoledì, 01 Febbraio 2017 19:35
COMUNICATO N. 7 /2017
ERRATE FATTURE IN REVERSE CHARGE
Lo Studio con Circolare n. 11 del 25.01.2016 ha informato i Clienti sulle sanzioni applicabili in caso di errata applicazione del reverse charge. Tuttavia in molti casi i Clienti si “accontentano” di ricevere la fattura come inviata dal fornitore senza contestare l’eventuale irregolarità della fattura stessa.
Purtroppo il committente /cessionario che riceve una fattura errata è sanzionato anche se incolpevole. Si richiama pertanto l’attenzione dei Cliente a controllare ed a pretendere la correzione delle fatture errate.
Le sanzioni applicate sono:
Omessa applicazione reverse charge
In caso di omessa applicazione del reverse charge la sanzione applicabile va da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro (articolo 6, comma 9–bis 1, del Dlgs 471/1997, entrato in vigore il 1° gennaio 2016). Tuttavia l'Agenzia delle Entrate non può, in ogni caso, contestare al cliente la detrazione dell'imposta erroneamente esposta in fattura.
Errata applicazione reverse charge
L'art 6 D. lgs 471/1997, comma 9/bis 2, prevede le sanzioni nel caso in cui il cedente/ prestatore applichi erroneamente il reverse charge per cui emetta una fattura senza IVA in reverse charge nel caso in cui avrebbe invece dovuto emetterla con IVA. In tal caso il cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per una sanzione fissa compresa da € 250 ad € 10.000.
Per evitare la sanzione, il Cliente che ha ricevuto una fattura irregolare deve:
1) contestare formalmente la fattura;
2) pagare al fornitore il solo valore imponibile;
3) regolarizzare la fattura ricevuta applicando il reverse charge. La procedura di regolarizzazione comporta l'invio di una copia della fattura ricevuta, integrata con il metodo del reverse charge, all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in base al domicilio fiscale o alla sede legale del cessionario/committente. Infatti, secondo l'articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997, il Cliente che ha ricevuto una fattura “irregolare” deve presentare all'Agenzia delle Entrate, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo, in duplice esemplare, il quale contenga le indicazioni ordinariamente previste dall'articolo 21 del Dpr 633/1972, che disciplina il contenuto della fattura.
