N 17/2017 DETRAZIONE PER LE EROGAZIONI LIBERALI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
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- Pubblicato Mercoledì, 26 Aprile 2017 18:44
COMUNICATO N. 17/2017
DETRAZIONE PER LE EROGAZIONI LIBERALI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 15, comma 1, lett. i-quater), del TUIR al quale si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo della lettera i-bis)
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni in denaro effettuate alle associazioni di promozione sociale (APS) di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ovvero nel registro nazionale e nei registri regionali e provinciali.
Se l’associazione di promozione sociale è iscritta nel registro nazionale, è possibile scegliere, in alternativa alla detrazione, di dedurre dal reddito complessivo, ai sensi dell’art 14 del DL n. 35 del 2005, le somme erogate, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo medesimo e fino ad un massimo di 70.000 euro. Il contribuente che fruisce della deduzione prevista dal comma 1 del citato art. 14 non può usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti sopra indicati, anche della detrazione dall’imposta lorda (Circolare 19.08.2005 n. 39).
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 23.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DL n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiari.
Pertanto perché la detrazione sia inserita in UNICO/730 è necessario:
- la ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario.
- in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto (non è sufficiente la ricevuta del singolo versamento) della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.
- nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.
- dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017).
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