N 22/2017 CODICI TRIBUTO IN COMPENSAZIONE MOD F24
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- Pubblicato Domenica, 11 Giugno 2017 20:52
COMUNICATO N. 22/2017
CODICI TRIBUTO IN COMPENSAZIONE MOD F 24
La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/2017 (allegata) individua i codici tributo che se usati come crediti in compensazione nei modelli F 24 obbligano i soggetti titolari di P IVA ad usare per l’invio solo ed esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, rimanendo escluso la possibilità di utilizzare home banking.
Giova ricordare, infatti, che il DL 24 aprile 2017 n. 50 ha previsto che i modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali di crediti ( ad esempio IVA con ritenute di acconto, IVA con contributi inps, credito Ires con contributi INPS….) relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, all’IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di qualsiasi importo, devono essere trasmessi esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La risoluzione n. 68 rende ufficiali le anticipazioni dell’AE secondo le quali sono esclusi dai nuovi obblighi le compensazioni dei crediti relativi al c.d. “bonus Renzi cod 1655” ed i rimborsi erogati dai sostituti d’imposta a seguito della presentazione dei modelli 730. Per cui se nei modelli F 24 sono utilizzati tali crediti (ed il mod F 24 presenta comunque un saldo a debito quindi diverso da zero) è possibile utilizzare l’home banking.
La risoluzione ha tre allegati:
- Allegato 1: in cui sono raggruppati i codici tributo che, anche prima del DL 50/2017, tutti i contribuenti erano già tenuti all’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora intendessero utilizzare in compensazione una serie di crediti (si tratta di crediti di imposta, agevolazioni fiscali…);
- Allegato 2: codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora solo a seguito del DL 50/2017 e solo per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (no home banking).
- Allegato 3: in cui sono riepilogati i codice tributo che generano compensazioni verticali e non orizzontali per cui resta possibile utilizzare l’home banking la risoluzione precisa che “L’obbligo, però, non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nell’allegato 3, colonna 2, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3 (in questo caso, infatti, la compensazione si considera di tipo “verticale” o “interno”). Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne” indicate nell’allegato 3, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.”
SalutiDott. Alberto DonatoStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
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