N 8/2018 COMPILAZIONE CU

COMUNICATO N. 8/2018

COMPILAZIONE CU - Somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi

Nella sezione delle CU 2018 “certificazioni lavoro autonomo” punti 101 e seguenti vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme.

Si precisa che nella ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica l’indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770/2018 nella sezione II – riservata al soggetto erogatore delle somme.

Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nella presente sezione alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all’interno della certificazione lavoro dipendente, assimilati intestata al coniuge nella quale si dovrà riportare nel punto 8 della parte “dati anagrafici” il codice Z2.

Nei punti 101 e 105 indicare il codice fiscale del debitore principale. Nei punti 102 e 106 indicare le somme erogate sulle quali è stata operata la relativa ritenuta alla fonte. Nei punti 104 e 108 indicare le somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nell’articolo 11 commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell’articolo 33, comma 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. Nei punti 103 e 107 indicare l’importo delle ritenute a titolo d’acconto del venti per cento effettuate.

Distinti saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 7/2018 ENASARCO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 2018

COMUNICATO N. 7/2018

ENASARCO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 2018

Dal 1 gennaio 2018 l’aliquota contributiva ENASARCO da applicare sulle provvigioni passerà dal 15,55%

al 16% (di cui la metà, quindi l’8% a carico della ditta mandante).

Come ormai da due anni a questa parte anche nel 2018 i minimali e i massimali Enasarco saranno determinati applicando

la rivalutazione ISTAT, pertanto, per conoscere le nuove soglie del minimale contributivo Enasarco e del massimale provvigionale, occorrerà attendere l’aggiornamento da parte dell’ISTAT.

Nel frattempo vi indichiamo i valori del 2017, tenendo conto che dovranno essere rivalutati secondo le norme ISTAT in base all’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Nel 2017 il massimale Enasarco rivalutato annualmente dall’ISTAT è stato di:

  • Massimale Enasarco Monomandatario 37.500,00 Euro 
  • Massimale Enasarco Plurimandatario 25.000,00 Euro

Ricordiamo che il criterio per l’applicazione dell’aliquota è quello della competenza. Una fattura relativa a provvigioni dell’anno 2017, quindi, dovrà recare ancora l’aliquota relativa allo scorso anno anche se emessa nel 2018.

Distinti saluti
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 6/2018 RIMANENZE FINALI OBBLIGO INDICAZIONE IN UNICO E SS

COMUNICATO N. 6/2018

RIMANENZE FINALI OBBLIGO INDICAZIONE IN UNICO E SS

Come noto dal 1.1.2017 le imprese in contabilità semplificata determinato il reddito con il criterio di cassa senza considerare il valore delle rimanenze.

Il 2017, essendo il primo anno di applicazione del regime di cassa, è anomalo infatti per il calcolo del reddito 2017 si terrà conto delle rimanenze iniziali 1.1.2017 (finali 31.12.2016) ma non delle rimanenze finali 2017.

Purtroppo però con la pubblicazione dei modelli di UNICO e degli Studi di settore si scopre che pur se irrilevanti ai fini del calcolo del reddito le rimanenze finali 31.12.2017 devono essere indicate:

- sia nel prospetto degli studi di settore

- che nel quadro RG di UNICO, anche se a soli fini “espositivi”.

Lo Studio pertanto resta in attesa del valore delle rimanenze finali 31.12.2017 per la corretta compilazione di UNICO e degli Studi di settore.

 
Dott. Alberto Donato
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N 5/2018 6 APRILE 2018 NUOVA SCADENZA PER INVIO SPESOMETRE 2 SEMESTRE 2017

COMUNICATO N. 5/2018

6 APRILE 2018 NUOVA SCADENZA PER INVIO SPESOMETRO 2 SEMESTRE 2017

 L’invio dello spesometro relativo al 2° semestre 2017 dal 28.02.2018 slitta al 6 aprile 2018.

La proroga comprende sia l’invio dello spesometro 2° semestre 2017 sia l’eventuale invio integrativo, senza applicazione di sanzioni, dello spesometro del 1° semestre 2017.

E’ confermata la possibilità di inviare nello spesometro il documento riepilogativo in luogo delle singole fatture per cui chi registra le fatture di importo inferiore ad € 300

attraverso il documento riepilogativo con indicazione del numero delle fatture, del totale e dell’IVA, distinti per aliquota può continuare a farlo.

Il provvedimento non indica alcuna semplificazione per le fatture comprese nei corrispettivi giornalieri che pertanto dovranno essere singolarmente comunicate.

Giova evidenziare che il termine per l’invio delle liquidazioni iva del 4 trimestre 2017 non ha subito alcuna modifica ed è confermato per il 28 febbraio 2018.

Distinti saluti
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 4/2018 ELIMINATE LE MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI

COMUNICATO N. 4/2018

 ELIMINATE LE MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI

 Dal 1 gennaio 2018 le monete da 1 e 2 centesimi non saranno più coniate (prodotte) dalla Zecca dello Stato, restano comunque valide ed in corso legale per cui le monete in circolazione potranno essere utilizzate nei pagamenti e nessuno potrà rifiutarsi di accettarle.

E’ stabilito che quando un importo costituisce un autonomo importo da pagare se il pagamento effettuato interamente in contanti l’importo è arrotondato a per eccesso o difetto al multiplo di 5 centesimi più vicino. Esempio: € 15.52 arrotondato a € 15.50; € 18.54 ad € 18,55; € 16.13 ad €16,15, € 20,17 arrotondato a € 20,15. Le monete da 1 e 2 centesimi potranno essere utilizzate per raggiungere i 5 centesimi.

Da notare che l’arrotondamento non riguarda i prezzi dei singoli prodotti/servizi ma l’importo complessivo da pagare e non è operato qualora il pagamento sia effettuato con modalità diverse dal contante (bonifico, carta di credito).

Contabilmente l’arrotondamento dovrà essere contabilizzato a conto economico tra le voci A5) ricavi e proventi in caso di arrotondamento attivo; B 14) Oneri diversi per gli arrotondamenti passivi.

 
Distinti Saluti
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113