N 3/2018 OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA DATA DI RICEZIONE DELLE FATTURE

COMUNICATO N. 3/2018

 CONTABILITA’ PRESSO LO STUDIO - OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA DATA DI RICEZIONE DELLE FATTURE

Dal 1 gennaio 2018 i Clienti che portano i documenti contabili in Studio per la tenuta della scritture contabili devono indicare su tutte le fatture di acquisto LA DATA DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA.

In mancanza di indicazione della data di ricevimento lo Studio registrerà nel mese di competenza solo le fatture di acquisto con data sino al 20, le fatture con data successiva al 20 verranno registrate nel mese successivo.

Ad esempio le fatture di gennaio 2018 con data sino al 20.01.2017 verranno registrate in gennaio 2018 le fatture con data dal 21.01.2018 verranno registrate in febbraio 2018.

Si fa presente infatti che la Circolare N. 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato:

1) per le fatture Fattura con data 2017 ricevuta nel 2017 ma registrata nel 2018 il credito iva non è recuperabile nelle liquidazioni del 2018 (mese di registrazione) ma confluisce nel saldo della dichiarazione IVA 2017 che verrà presentata ad aprile 2018;

2) per le fattura con data 2017 ricevuta nel 2018 e registrata nel 2018 nulla cambia l’IVA può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018 secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni IVA periodiche del 2018;

3) che dal 1 gennaio 2017 si può detrarre l’Iva solo delle fatture di cui si è in possesso e previa registrazione delle stesse. La registrazione potrà avvenire solo a decorrere dal giorno in cui si è realizzato il possesso fisico della fattura.

Per cui in base a tale indicazione, stravolgendo la prassi amministrativa degli ultimi decenni, le fatture con data gennaio 2018 ricevute nei primi giorni di febbraio 2018 non potranno più essere registrate in gennaio 2018 (mese di effettuazione dell’operazione) ma dovranno essere registrate in febbraio 2018 (mese di ricevimento delle fatture) e concorreranno alla liquidazione del 16 marzo
 
 
Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 2/2018 CANONE TV 2018 DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE

COMUNICATO N. 2/2018

Canone tv 2018, c’è tempo fino al 31 gennaio per presentare la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo.

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online.

Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l’anno 2018 scatta già a partire dal prossimo mese di gennaio, per evitare il primo addebito - e quindi di dover poi richiedere il rimborso - è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea).

La dichiarazione di non detenzione - La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, dal 2016, la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica).

Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv.

Come presentare la domanda - Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it. I contribuenti possono inviarlo direttamente, tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia. In alternativa, i cittadini possono avvalersi degli intermediari abilitati (Caf e professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale: va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti.

E’ preferibile anticipare la presentazione - La dichiarazione sostitutiva può essere presentata fino al 31 gennaio 2018 per avere effetto per il canone dovuto per tutto il 2018: tuttavia, poiché l’addebito della prima rata di canone tv partirà già dal mese di gennaio 2018, è consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (entro fine mese per la presentazione telematica, entro il 20 dicembre per la presentazione tramite posta) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone tv sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.

 
Verona 17 gennaio 2018
 
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 1/2018 VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

COMUNICATO N. 1/2018
VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI
 

 
Cos'è

È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.

Cosa finanzia

Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

  • migliorare l'efficienza aziendale;
  • modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
  • sviluppare soluzioni di e-commerce;
  • fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione sul sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di adottato su base regionale.

Le agevolazioni

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Come funziona

Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione del Voucher, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite l'apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa.

Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina con proprio provvedimento l'importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.

Competenze Studio Donato-Gottardelli

Per poter accedere al contributo occorre:
 
1) richiesta carta dei servizi (attraverso camera di commercio) costo euro 50+iva+cassa + eventuali spese della cciaa
2) predisposizione domanda ed invio costo euro 250+iva+cassa
3) rendicontazione euro 250+iva+cassa
 
Occorre tenere presente che sicuramente la dotazione non sarà sufficiente per soddisfare tutti al 100% e quindi sicuramente si andrà a riparto ossia
il 50% di agevolazione potrebbe scendere ed anche di molto.
La redazione della domanda e l’iter non è sicuramente semplice e quindi si consiglia solo in caso di investimenti prossimi al limite massimo di euro 10.000,00
 
per approfondimenti
 

distinti saluti

Studio Donato-Gottardelli

Gianni Gottardelli