N 23/2018 LIQUIDAZIONI TERZO TRIMESTRE 2018

COMUNICATO N. 23/2018

INVIO ENTRO IL 30.11.2018 DELLE LIQUIDAZIONI IVA TERZO TRIMESTRE 2018

Entro il 30.11.2018 devono essere inviate le liquidazioni iva del 3° trimestre 2018 (luglio, agosto, settembre).

Sono esonerati (cfr Circolare si Studio n. 14/2018) e non inviano nulla:

- i contribuenti nel regime dei minimi,

- forfetari,

- soggetti che registrato solo operazioni esenti (in assenza di acquisti O   in reverse charge);

- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni della L. 16.12.91 n. 398 (es. associazioni sportive

dilettantistiche ed enti assimilati), esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali

- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72;

- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 640, esonerati

dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 co. 6 del DPR 633/72, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

L’obbligo di invio della comunicazione non sussiste, inoltre, in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (es. contribuenti che nel periodo

di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva), salvo che occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

I Clienti con contabilità interna allo Studio nulla devono fare, lo Studio provvederà direttamente all’invio delle liquidazioni IVA.

Le liquidazioni IVA del 4 trimestre 2018 dovranno essere inviate entro il 28.02.2019.


Dott. Alberto DonatoStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24
37121 Verona
Tel. 0458532113

N 22/2018 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI / ANNOTAZIONI REGIME CONTABILITA' SEMPLIFICATA

COMUNICATO N. 22/2018

Registro beni ammortizzabili / Annotazioni regime contabilità semplificata –entro il 31.10.2018

Registro beni ammortizzabili

Entro il 31 ottobre 2018 scade il termine entro cui effettuare le necessarie annotazioni, relative al 2017, nel libro cespiti (art. 16 c. 1 del DPR 600/73); in particolare, tale scadenza interessa:

  • i soggetti che tengono regolarmente il registro beni ammortizzabili;

Pertanto entro il 31.10.2018 sul Registro beni ammortizzabili devono esser stampati o, se tenuto a mano, scritti a penna in modo indelebile (non sono ammesse annotazioni a matita) le annotazioni 2017 in particolare le quote di ammortamento al 31.12.2017 sia dei beni materiali che di quelli immateriali.

Giova ricordare che, invece, la stampa (su carta) degli altri registri contabili (libro giornale, inventari, registri iva), deve essere assolta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta ossia entro il 31.01.2019 per la contabilità 2017.

Si ricorda che anche i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzati ad incremento del costo del bene e non immediatamente deducibili (ex art. 102 c. 6 TUIR), ossia le spese di manutenzione eccedenti il 5%, dedotte in quote costanti nei cinque esercizi successivi devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili separatamente dal bene cui afferiscono a seconda dell’anno di formazione con le relative quote dedotte negli anni successivi.

Imprese in contabilità semplificata

Le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/73 registri IVA gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa. In particolare, vanno effettuate entro il termine di presentazione del modello UNICO REDDITI (31.10.2018) le annotazioni relative a ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e gli altri elementi espressamente individuati dall’art. 2 comma 1 del DM 2 maggio 1989 la cui efficacia, compatibilmente con il nuovo regime di cassa, è stata confermata dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2017.

Entro lo stesso termine, deve, altresì, essere annotato sul registro IVA degli acquisti il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore, indicando altresì i criteri seguiti per la loro valutazione.

Sembrerebbe potersi escludere l’operatività di tale disposizione nell’ambito del regime di cassa se si considera che le rimanenze non concorrono più alla formazione del reddito delle imprese minori.

Distinti saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 21/2018 REMISSIONE IN BONIS PRESENTAZIONE MODELLO EAS ENTRO IL 31.10.2018

COMUNICATO N. 21/2018

REMISSIONE IN BONIS PRESENTAZIONE MODELLO EAS ENTRO IL 31.10.2018

In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati da parte degli enti associativi non commerciali che si avvalgono di agevolazioni fiscali è possibile regolarizzare la propria posizione con la remissione in bonis.

Il modello EAS deve essere inviato entro il 31.10.2018 ossia entro il termine di invio della prima dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza “base” per l’Eas (60 giorni dalla costituzione dell’associazione e 31 marzo dell’anno successivo a quello di variazione della situazione dell’ente), versando la sanzione di 250 euro con F24 Elide e usando il codice tributo 8114.

In tal caso sono salve tutte le agevolazioni fiscali dell’ente.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 2018 ha precisato che se invece il modello è trasmesso oltre i termini ordinari senza la regolarizzazione, scaduta la remissione in bonis, l’associazione non perderà in via definitiva il regime di favore ma potrà applicarlo solo alle operazioni successive alla data di invio dell’Eas.

In questo caso restano escluse tutte le operazioni compiute prima della trasmissione telematica, comprese quelle che ricadono nello stesso periodo d’imposta della comunicazione.

Si ricorda che il modello EAS resta obbligatorio per tutto il periodo transitorio sino all’entrate in vigore della riforma del terzo settore.

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato -
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N 20/2018 IPER E SUPER AMMORTAMENTI 2018 IN SCADENZA IL PROSSIMO 31.12.2018

COMUNICATO N. 20/2018

IPER E SUPER AMMORTAMENTI 2018 IN SCADENZA IL PROSSIMO 31.12.2018

 Premesso che nella bozza della legge di bilancio 2019 non è prevista la proroga dei super-ammortamenti (+30%), ma soltanto quella degli iper-ammortamenti (+150%), ancorché con alcune modifiche.

Super ammortamenti +30%: consente una maggiorazione del 30% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2018.

Ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Il contribuente deve conservare idonea documentazione giustificativa (es. copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.).

Iper-ammortamenti + 150% consente lamaggiorazione del 150% del costo, senza limiti di investimento, effettuando gli investimenti agevolabili entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Occorre considerare che stando alla bozza della legge di bilancio dovrebbe applicarsi anche agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applicherebbe, però, con diverse misure: 150% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Nella nuova versione dell’iper-ammortamento sarebbe, inoltre, previsto un tetto massimo agli investimenti: la maggiorazione, infatti, non si applicherebbe sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro
Saluti
Dott. Alberto Donato
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N 19/2018 SPESOMETRO 1° SEMESTRE 2018

COMUNICATO N.  19/2018

SPESOMETRO 1° SEMESTRE 2018

Entro il 1° ottobre 2018 i soggetti passivi IVA devono inviare lo spesometro (fatture emesse e ricevute) riferito al primo semestre del 2018 (ovvero al secondo trimestre, per coloro che hanno già trasmesso i dati relativi alle fatture del primo trimestre 2018 entro il 31 maggio 2018).

Sono chiamati a effettuare la comunicazione dei dati delle fatture per il primo semestre 2018 (o secondo trimestre) tutti i soggetti passivi. Restano esclusi i produttori agricoli esonerati da adempimenti IVA (art. 34 comma 6 del DPR 633/72 e art. 11 comma 2-quater del DL 87/2018), i minimi, i forfettari.

Sono interessati dall’adempimento anche gli enti non commerciali limitatamente alle sole operazioni effettuate o ricevute (inviano sia fatture emesse che fatture ricevute) nell’ambito di attività commerciali salvo opzione per il regime L 398/1991. Per le attività “istituzionali”, gli enti non agiscono in qualità di soggetti passivi IVA, il che porta a escludere gli obblighi comunicativi in esame.

Invece per gli enti non commerciali in regime Legge 398/1991 la Circolare AE n. 1 del 7/2/2017 ha precisato che devono inviare solo le fatture emesse, ma non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione.

Oggetto di invio sono tutte le fatture/note di variazione, fatture in inversione contabile, fatture di acquisto / cessione intracee, bollette doganali, fatture di cessione registrate nei corrispettivi. Restano escluse solo le schede carburante, gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali.

Le regole di compilazione sono rimaste praticamente immutate per cui per una analisi più approfondita si allega la Circolare di Studio n. 10/2018.

Verona 18.09.2018

Dott. Alberto Donato
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