N 15/2018 REGISTRAZIONE CONTABILE FATTURE E SCHEDE CARBURANTE

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COMUNICATO N.15/2018

REGISTRAZIONE CONTABILE DI FATTURE E SCHEDE CARBURANTI DAL 1 LUGLIO 2018

 Con decreto del 28 giugno 2018 n. 79 slitta al 2019 l’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fissato al 1° luglio 2018 (Circolare Studio n. 23/2018; Comunicato Studio 14/2018). Sino al 31.12.2018, quindi resta possibile continuare ad utilizzare la vecchia scheda carburante.

Riepilogando, alla luce delle disposizioni della Circolare N. 13/2018 dell’Agenzia delle Entrate, dal 1 luglio 2018 per poter dedurre i costi e detrarre l’IVA del carburante sarà possibile:

 

1 - continuare ad utilizzare, sino al 31.12.2018, la scheda carburante (che sarà il documento che verrà registrato in contabilità) con obbligo però di pagare con mezzi tracciabili essendo vietato l’uso del contante. Per cui per la registrazione in contabilità delle schede carburanti (a partire da quella di luglio 2018) è necessario che alla stessa siano “spillate” le ricevute di pagamento del bancomat o carta di credito in caso di pagamento con bonifico a fine mese alla scheda dovrà essere allegata la ricevuta del bonifico sia per i contribuenti in contabilità ordinaria che per quelli in contabilità semplificata. In assenza delle ricevute di pagamento o di pagamento in contanti dei rifornimenti la scheda carburante dovrà essere inserita in contabilità come costo indeducibile ed iva indetraibile;

 

2 - richiedere la fattura elettronica (non obbligatoria ma possibile) e pagare con mezzi tracciabili ad ogni rifornimento. La fattura elettronica potrà essere conservata anche in formato pdf non essendo obbligatorio la conservazione dell’xml, è opportuno e consigliabile procedere alla registrazione delle fatture elettroniche ricevute in apposito sezionale con attribuzione del numero di protocollo degli acquisti separato dai registri IVA acquisti in cui sono registrate le fatture analogiche. Resta possibile accorpare in un documento riepilogativo le fatture elettroniche di importo inferiore ad € 300 per una unica registrazione;

3 - attivare il netting con le compagnie petrolifere e ricevere fattura mensile con pagamento sempre con mezzi tracciabili;

4 - acquistare, pagando con mezzi tracciabili, i buoni benzina.

5 Utilizzare la carta di credito per il pagamento dei rifornimenti senza scheda carburante. Tale modalità comporta l’obbligo di annotare nel registro IVA acquisti i singoli rifornimenti effettuando lo scorporo dell’IVA. Si ritiene possibile ricorrere alla registrazione del documento riepilogativo e registrare un unico documento per tuti le ricevute di rifornimento (Circolare Sole24Ore 22.06.2017). In alternativa si ritiene possibile registrare l’estratto conto della carta di credito in luogo dei singoli rifornimenti (ovviamente previa determinazione extracontabile dell’imponibile e dell’IVA relativa ai soli rifornimenti di carburante), in pratica la registrazione dell’estratto conto sostituisce la registrazione della scheda carburante.

Nell'ipotesi di rifornimento in assenza di personale ai fini della fatturazione è necessario conservare i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche self service, consegnarli a fine mese al distributore che dovrà emettere fattura elettronica o meno. Per avere la deducibilità del costo è necessario che il pagamento al momento del rifornimento sia eseguito con modalità tracciabili per cui è escluso il contante, se il pagamento è effettuato in contanti il costo è indeducibile e l'IVA indetraibile anche in presenza di fattura elettronica. Alla fattura dovranno essere allegate tutte le ricevute di pagamento tracciabile eseguiti.

Sono considerati mezzi di pagamento elettronici tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante: gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.

L’acquisto di carburante per cisterne interne alla imprese per il successivo utilizzo non per i macchinari industriali ma per il rifornimento degli autoveicoli deve essere documentato da fattura anche analogica sino al 31.12.2018 con pagamento tracciabile per garantirne la deduzione.

E’ stato chiarito che i rifornimenti di gpl e metano pur essendo esclusi dall’obbligo della fattura elettronica sono comunque obbligati, per consentire la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva al pagamento con mezzi elettronici.

E’ confermata l’esclusione dalla fattura elettronica per i rifornimento di imbarcazioni e aeromobili, per trattori agricoli e forestali per i quali resta l’obbligo della tracciabilità del pagamento. Per cui rifornimenti in contanti sono indeducibili.

 

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113