N 22/2018 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI / ANNOTAZIONI REGIME CONTABILITA' SEMPLIFICATA
COMUNICATO N. 22/2018
Registro beni ammortizzabili / Annotazioni regime contabilità semplificata –entro il 31.10.2018
Registro beni ammortizzabili
Entro il 31 ottobre 2018 scade il termine entro cui effettuare le necessarie annotazioni, relative al 2017, nel libro cespiti (art. 16 c. 1 del DPR 600/73); in particolare, tale scadenza interessa:
- i soggetti che tengono regolarmente il registro beni ammortizzabili;
Pertanto entro il 31.10.2018 sul Registro beni ammortizzabili devono esser stampati o, se tenuto a mano, scritti a penna in modo indelebile (non sono ammesse annotazioni a matita) le annotazioni 2017 in particolare le quote di ammortamento al 31.12.2017 sia dei beni materiali che di quelli immateriali.
Giova ricordare che, invece, la stampa (su carta) degli altri registri contabili (libro giornale, inventari, registri iva), deve essere assolta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta ossia entro il 31.01.2019 per la contabilità 2017.
Si ricorda che anche i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzati ad incremento del costo del bene e non immediatamente deducibili (ex art. 102 c. 6 TUIR), ossia le spese di manutenzione eccedenti il 5%, dedotte in quote costanti nei cinque esercizi successivi devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili separatamente dal bene cui afferiscono a seconda dell’anno di formazione con le relative quote dedotte negli anni successivi.
Imprese in contabilità semplificata
Le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/73 registri IVA gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa. In particolare, vanno effettuate entro il termine di presentazione del modello UNICO REDDITI (31.10.2018) le annotazioni relative a ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e gli altri elementi espressamente individuati dall’art. 2 comma 1 del DM 2 maggio 1989 la cui efficacia, compatibilmente con il nuovo regime di cassa, è stata confermata dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2017.
Entro lo stesso termine, deve, altresì, essere annotato sul registro IVA degli acquisti il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore, indicando altresì i criteri seguiti per la loro valutazione.
Sembrerebbe potersi escludere l’operatività di tale disposizione nell’ambito del regime di cassa se si considera che le rimanenze non concorrono più alla formazione del reddito delle imprese minori.
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113
