N 27/2018 DETRAZIONE IVA FATTURE 2018 / 2019
COMUNICATO N. 27/2018
DETRAZIONE IVA FATTURE 2018 /2019
L’art. 14 del DL 119/2018 modifica l’art. 1 co. 1 del DPR 100/98 in materia di liquidazioni periodiche IVA. Pertanto dal 24.10.2018 l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione (cfr Circolare Studio n. 29/2018).
Quindi è tornato possibile detrarre l’IVA delle fatture di un mese ricevute nel mese successivo ad esempio: le fatture datate ottobre, ricevute nei primi giorni di novembre, se registrate entro il 15.11 concorrono alla liquidazione IVA di ottobre (16.11 per i soggetti mensili).
La disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente (fatture di dicembre ricevute in gennaio).
Possono pertanto verificarsi i seguenti casi:
- Fatture 2018, ricevute e registrate nel 2018: il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (il 16.11.2019);
- Fatture 2018 inviate nel 2018 ma ricevute nel 2019: la detrazione iva potrà essere esercita nella liquidazione iva di gennaio 2019 (il 16.02.2019) anche se ricevute e registrate entro li 16.01.2019;
- Fatture 2018 inviate e ricevute nel 2018 ma registrate nel 2019: comportamento da evitare, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella dichiarazione IVA dell’anno 2018, la fattura dovrà essere registrata nel 2019 in apposito sezionale e l’Iva dovrà essere esclusa dalla liquidazione periodica 2019 del mese di registrazione;
Si sollecitano i Clienti a prestare pertanto la massima attenzione alla registrazione delle fatture ricevute in dicembre e nei primi giorni del 2019Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

