N 19/2019 SPESE LEGALI

COMUNICATO N. 19/2019

SPESE LEGALI

La Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 15.03.2019 ha precisato che se manca la distrazione delle spese, la ritenuta d’acconto va versata dalla parte vittoriosa, anche se il legale richiede di incassare direttamente le somme liquidate in sentenza in forza di un mandato all’incasso.

Se la sentenza non dispone la «distrazione» gli onorari professionali del difensore vittorioso, i rimborsi spese, il contributo previdenziale integrativo alla Cassa professionale e l’Iva della fattura del difensore vanno pagati dal suo cliente vittorioso (e non dalla parte soccombente).

Il cliente vittorioso successivamente verrà poi rimborsato dalla controparte che ha perso la causa per onorari, spese, contributo, mentre l’iva verrà rimborsata solo se la parte vittoriosa non può detrarla.

Se la sentenza non dispone la «distrazione ma la parte soccombente paga direttamente il legale, in forza del mandato all’incasso, dovrà pagare onorari, spese, contributo e l’iva solo se la parte vittoriosa non può detrarla. Non dovrà operare alcuna ritenuta di acconto in quanto la stessa dovrà essere versata dal cliente vittorioso.

Se la sentenza ha disposto la distrazione, invece gli onorari del difensore di parte vittoriosa, i rimborsi, spese anticipate, il contributo integrativo (al netto della ritenuta d’acconto del 20%) e l’IVA (solo se la parte vittoriosa non la detrae) vanno pagati al difensore direttamente dal soccombente.

Il soccombente inoltre deve versare anche la ritenuta di acconto con l’F 24, tranne nel caso in cui non sia sostituto di imposta ad esempio: sia un soggetto privato o non residente (Risoluzione n 649/1980).

In tutti i casi il legale dovrà fare fattura al suo cliente vittorioso e mai alla parte soccombente.

La parte soccombente è legittimata alla deduzione della spese, anche senza documento, perché l’onere trova giustificazione nella sentenza che lo obbliga al risarcimento.

Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 18/2019 COMUNICAZIONE ENEA RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

COMUNICATO N. 18/2019

 

1 APRILE 2019 COMUNICAZIONE ENEA DELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE CON EFFICIENZA ENERGETICA

A decorrere dal 2018, le ristrutturazioni edilizie che migliorano l’efficienza energetica devono essere comunicate all’ENEA. Il nuovo adempimento si aggiunge alla comunicazione già prevista per gli interventi di riqualificazione energetica, ma diversi sono gli effetti in relazione alle sanzioni applicabili in caso di omissione o ritardo.

La comunicazione deve essere inviata all’ENEA:

- interventi con data fine lavori nel 2018: comunicazione entro il 1° aprile 2019;

- interventi con data fine lavori compresa tra l’1/1/2019 e l’11/3/2019 entro il 10/6/2019;

- a regime, per i lavori ultimati dal 12/3/2019: comunicazione entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Nel Portale di ENEA (http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/) è pubblicato un elenco degli interventi di ristrutturazione edilizia da comunicare. Ulteriori dettagli sugli interventi e sulla procedura di trasmissione sono descritti nell’ apposita “Guida rapida” (http://www.acs.enea.it/tecno/doc/Guida_rapida_BonusCasa.pdf) tra cui vi sono

Serramenti comprensivi di infissi: riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi.

Strutture edilizie: riduzione della trasmittanza delle pareti verticali, coperture e pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.

 

Installazione o sostituzione di impianti tecnologici: collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, generatori di calore ad aria a condensazione; pompe di calore, sistemi ibridi, microcogeneratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; sistemi di contabilizzazione del calore, building automation, impianti fotovoltaici

Elettrodomestici forni, frigoriferi, lavastoviglie; piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici (classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è A) solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dall’1/1/2017 (per spese sostenute nel 2018) e dall’1/1/2018 (per spese sostenute nel 2019)

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

17/2019 MASSIMALI E MINIMALI CONTRIBUTI ENASARCO 2019

COMUNICATO N. 17/2019 

MASSIMALI E MINIMALI CONTRIBUTI ENASARCO 2019

L’ENASARCO ha fissato i massimali e minimali contributivi per l’anno 2019.

Il contributo Enasarco per il 2019 è fissato (Circolare di Studio n. 12 del 15.02.2019):

-         per agenti individuali e società di persone al 16,50%, 8,25% a carico dell'agente ed 8,25 % a carico del mandante

Il pagamento viene effettuato dalla ditta preponente che è responsabile anche della quota trattenuta all'agente.

I massimali e minimali 2019 sono così determinati:

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Per cui il massimale annuo di contribuzione per il 2019 è pari:

-         per gli agenti monomandatari ad € 6.324,62 (38.331 x 16,50%), per cui la massima ritenuta subita è pari ad € 3.162,31 a carico dell'agente;

-         per gli agenti plurimandatari ad € 4.216,41 (25.554 x 16,50%) per cui la massima ritenuta subita è pari ad € 2.108,21 a carico dell'agente.

L'importo del contributo minimale annuo per il 2019 è così fissato:

- agente monomandatario € 856,

- agente plurimandatario € 428.

Il minimale è dovuto soltanto dal trimestre in cui maturano provvigioni, anche di importo minimo, se il rapporto non matura provvigioni nulla deve essere versato.

La maturazione di provvigioni in un trimestre fa scattare l'obbligo di versare il minimale anche con riferimento agli altri trimestri ed anche se non dovessero maturare nuove provvigioni. L'integrazione al minimale (differenza tra i contributi effettivamente maturati sulle provvigioni e il minimo da versare all'Enasarco) è interamente a carico della ditta mandate.

Per gli agenti in forma di SRL o SPA la ditta mandante calcola il contributo sulla base di una aliquota differenziata per scaglione di provvigioni. Non è previsto né un minimale né un massimale.

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Tutti i contributi Enasarco sono versati trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza:

per il trimestre gennaio - marzo la scadenza è il 20 maggio;

per il trimestre aprile - giugno la scadenza è il 20 agosto;

per il trimestre luglio - settembre la scadenza è il 20 novembre;

per il trimestre ottobre - dicembre la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo (2020).

Firr la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo.

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

 

 

Saluti
Dott. Alberto Donato
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16/2019 DETRAZIONE IVA FATTURE DATATE 2018

COMUNICATO N 16/2019

DETRAZIONE IVA FATTURE DATATE 2018

Si ricorda che a decorrere dalle fatture 2017 il diritto alla detrazione deve essere esercitato al massimo entro il termine di presentazione (30.04) della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto e con riferimento al medesimo anno. Il precedente termine (che resta valido per le fatture con data sino al 31.12.2016) era quello della presentazione della dichiarazione IVA del secondo anno successivo.

Per le fatture a cavallo d’anno 2018 come già comunicato possono verificarsi i seguenti casi:

- Fatture 2018 ricevute e registrate nel 2019: la detrazione IVA potrà essere esercita nella liquidazione iva del mese 2019 in cui avviene la registrazione della fattura. La detrazione potrà essere esercitata al massimo entro il 30.04.2020. Se la registrazione avviene nei primi 4 mesi del 2020 essa dovrà essere effettuata in apposito sezionale al fine di evidenziare l’IVA che verrà detratta non nelle liquidazioni periodiche 2020 ma in dichiarazione IVA relativa al 2019;

- Fatture 2018 inviate e ricevute nel 2018 ma registrate nel 2019: comportamento da evitare, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella dichiarazione IVA dell’anno 2018, la fattura dovrà essere registrata nel 2019 in apposito sezionale IVA entro e non oltre il 30.04.2019. L’Iva dovrà essere esclusa dalla liquidazione periodica 2019 del mese di registrazione ed inserita nella dichiarazione IVA relativa al 2018.

Pertanto le fatture 2018 ricevute nel 2018 registrate nel 2019 non possono essere registrate dopo il 30.04.2019, se registrate sono costo indeducibile in quanto non di competenza 2019 ed IVA indetraibile.

Le fatture 2018 ricevute nel 2019:

- se registrate entro il 31.12.2019 sono IVA detraibili nelle liquidazioni periodiche 2019;

- se registrate nei primi 4 mesi 2020, sino al 30.40.2020, devono essere registrate in apposito sezionale e l’IVA è detratta nella dichiarazione IVA dell’anno 2019 ma non nelle liquidazioni periodiche 2020.

Se registrate dopo il 30.04.2020 saranno IVA indetraibile.

Saluti
Dott. Alberto Donato
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N 15/2019 CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA

COMUNICATO N 15/2019

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DEL REGISTRATORE DI CASSA

Dal 1° gennaio 2020 chi effettua commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, data anticipata al 1° luglio 2019 per

gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro.

Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.

Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Viene concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata

registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il codice tributo da indicare nel modello F 24 è il 6899, sezione erario, anno di riferimento è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Si ricorda, infine, che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) non è possibile utilizzare l’home banking.

Saluti
Dott. Alberto Donato
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