N 8/2019 PRIMA CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

COMUNICATO N. 8/2019

PRIMA CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

 Fatture di acquisto

La data di ricezione per fatture di acquisto non scaricate dal software ma rimaste nel sito dell’Agenzia delle Entrate è la data di presa visione (= data in cui il soggetto è entrato nel sito dell’Agenzia delle entrate per vedere la fattura) delle fatture nel sito dell’AE.

Per cui per le fatture con data gennaio 2019 arrivate in febbraio 2019 ossia se la presa visione nel isto dell’AE o la data di ricezione del file xml (entrambe le date sono consultabili nello SdI) è in febbraio la fattura deve essere registrata in febbraio e non in gennaio, resta ferma la possibilità di detrarre l’iva nel mese di gennaio se le fatture hanno data gennaio.

 

Fatture di vendita gennaio 2019

La possibilità, per il primo semestre 2019, di emettere, senza sanzione, le fatture entro il termine di liquidazione dell’IVA (per i soggetti mensili entro il 16.02.2019) è limitata all’emissione (trasmissione) della fattura elettronica, ma non produce effetti con riferimento all’obbligo di versare l’Iva con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione.

Per cui per le fatture di gennaio 2019 l’Iva a debito deve concorrere in ogni caso nella liquidazione di gennaio del 16.02.2019 anche se le stesse sono state trasmesse a febbraio 2019.

Le fatture emesse, sia immediate che differite ossia collegate ad un DDT, sono annotate, nell’ordine della loro numerazione, non più entro 15 giorni dall’emissione, bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (data fattura indipendentemente dalla data di trasmissione tramite SdI), e con riferimento al medesimo mese. Senza più alcuna differenza tra fattura immediata e fattura differita. Si consiglia di registrarle con data corrispondente alla data fattura.

Si ricorda che la data fattura è:

- fattura immediata la data di effettuazione dell’operazione e non la data di trasmissione allo SdI;

- fattura differita è la data di emissione della fattura elettronica ossia la data di inoltro allo SdI.

 

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 7/2019 FATTURA ELETTRONICA NATURA OPERAZIONE

COMUNICATO N.7

FATTURA ELETTRONICA NATURA OPERAZIONE

 Natura: formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

N1 escluse ex art.15

N2 non soggette (fatture minimi/forfettari; servizi resi a soggetto extracee 7/ter DPR 633/1972). La cessione di rottame non è N2 come indicato precedentemente ma N6

N3 non imponibili (fatture non imponibili IVA art 8/a export, 8/c cessioni con dichiarazione di intento, 8/bis assimilate, prestazioni di servizi art 9, cessioni intracee art 41 DL 331/1993)

N4 esenti art 10/633

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura, cessioni libri /prodotti editoriali art 74/633

N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge, servizi resi a soggetto comunitario, cessione di rottame art 74/633 c. 7/8, prestazioni nel settore edile)

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni,

tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72

 

Nelle fatture elettroniche oltre alla natura ossia al codice N dovrà sempre essere indicata la norma di esclusione dell’IVA ossia ad esempio nel caso

di esportazione si dovrà indicare sia il codice N3 sia che trattasi di operazione “Non imponibile art 8/a DPR 633/1972”.

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 6/2019 FORFETTARI FATTURE ELETTRONICHE

COMUNICATO 6/2019

FORFETTARI - FATTURE ELETTRONICHE

I forfettari sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica, tuttavia siccome non hanno un divieto, se voglio, possono emettere fattura elettronica.

Per evitare confusione nei propri clienti si consiglia ai forfettari di integrare la dicitura obbligatorio in fattura nel seguente modo:

Forfettari che emettono fattura cartacea:

Regime IVA dei forfettari ai sensi dell'art. 1, C. 58, L. 190/14 come modificato dall'art. 1, C. 9, L. 145/2018 - Operazione non soggetta ad IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto.

Fattura cartacea valida ai fini fiscali e contabili, non verrà emessa fattura elettronica

Forfettari che emettono fattura elettronica (se per informazione inviano anche copia cartacea):

Regime IVA dei forfettari ai sensi dell'art. 1, C. 58, L. 190/14 come modificato dall'art. 1, C. 9, L. 145/2018 - Operazione non soggetta ad IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto.

Fattura cartacea non valida ai fini fiscali né contabili, segue fattura elettronica in formato xml inviata tramite Sdi

Ai forfettari professionisti che anticipano l’emissione della fattura con l’avviso di parcella si consiglia di riportare la dicitura del regime forfettario anche nell’avviso di parcella

in modo da comunicare in anticipo al cliente che non c’è IVA e non si applica la ritenute di acconto:

Regime IVA dei forfettari ai sensi dell'art. 1, C. 58, L. 190/14 come modificato dall'art. 1, C. 9, L. 145/2018 - Operazione non soggetta ad IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto.

I forfettari che potrebbero subire la ritenuta di acconto per lavori di ristrutturazione edilizia (ES: architetti, ingegneri, geometri, edili….) di comunicare alla propria banca

(che effettua la ritenuta in automatico) che sono in regime forfettario e quindi che non deve applicare la ritenuta di acconto per i bonifici relativi a ristrutturazioni edilizie e simili.

 
Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 5/2019 FORFETTARI - FATTURE ELETTRONICHE

COMUNICATO 5/2019

FORFETTARI - FATTURE ELETTRONICHE

I forfettari sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica, tuttavia siccome non hanno un divieto, se voglio, possono emettere fattura elettronica.

Per evitare confusione nei propri clienti si consiglia ai forfettari di integrare la dicitura obbligatorio in fattura nel seguente modo:

Forfettari che emettono fattura cartacea:

Regime IVA dei forfettari ai sensi dell'art. 1, C. 58, L. 190/14 come modificato dall'art. 1, C. 9, L. 145/2018 - Operazione non soggetta ad IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto.

Fattura cartacea valida ai fini fiscali e contabili, non verrà emessa fattura elettronica

Forfettari che emettono fattura elettronica (se per informazione inviano anche copia cartacea):

Regime IVA dei forfettari ai sensi dell'art. 1, C. 58, L. 190/14 come modificato dall'art. 1, C. 9, L. 145/2018 - Operazione non soggetta ad IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto.

Fattura cartacea non valida ai fini fiscali né contabili, segue fattura elettronica in formato xml inviata tramite Sdi

Ai forfettari professionisti che anticipano l’emissione della fattura con l’avviso di parcella si consiglia di riportare la dicitura del regime forfettario anche nell’avviso di parcella

in modo da comunicare in anticipo al cliente che non c’è IVA e non si applica la ritenute di acconto:

Regime IVA dei forfettari ai sensi dell'art. 1, C. 58, L. 190/14 come modificato dall'art. 1, C. 9, L. 145/2018 - Operazione non soggetta ad IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto.

I forfettari che potrebbero subire la ritenuta di acconto per lavori di ristrutturazione edilizia (ES: architetti, ingegneri, geometri, edili….) di comunicare alla propria banca

(che effettua la ritenuta in automatico) che sono in regime forfettario e quindi che non deve applicare la ritenuta di acconto per i bonifici relativi a ristrutturazioni edilizie e simili.

 
Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 4/2019 INTRASTAT

COMUNICATO N. 4/2019

 INTRASTAT 25.01.2019

 Il prossimo 25 gennaio 2019 scade il termine per la presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati

o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2018 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2018 (soggetti trimestrali).

Con il Provvedimento 25.9.2017 l’Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi)

e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all’invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi)

con periodicità sia mensile che trimestrale.

 Dal 2018 gli intrastat hanno le seguenti soglie di presentazione:

- rimane l’obbligo della presentazione dei modelli intrastat cessioni sia di beni (Intra 1bis) che di servizi (Intra 1quater), con l’individuazione della periodicità

mensile o trimestrale in base al superamento o meno della soglia di € 50.000;

- innalzata ad € 100.000 la soglia delle cessioni di beni oltre il quale è necessario compilare i dati statistici colonne da 5 a 13. Tali colonne sono

da compilare solo se in uno dei 4 trimestri precedenti sono state realizzate cessioni beni per un ammontare uguale o superiore ad € 100.000.

 Colonne statistiche degli intra1/bis cessioni beni: 5 natura transazione, 6 nomenclatura combinata, 7 massa netta, 8 unità supplementari, 9 valore statistico,

10 condizioni di consegna, 11 modi di trasporto, 12 paese di destinazione, 13 provincia di origine,

- l’obbligo della presentazione dei modelli intrastat ai soli fini statistici degli acqusiti di beni se vi sono acquisti per almeno € 200.000

nei 4 trimestri precedenti, intrastat servizi solo ai fini statistici per acqusiti di almeno € 100.000.

Verona 14.01.2019
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113