N 3/2019 ABOLIZIONE DEL SISTRI

COMUNICATO N. 3/2019

 

ABOLIZIONE DEL SISTRI

Sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto-Legge 14 dicembre 2018 n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica

amministrazione” in vigore dal 15 dicembre 2018 che ha disposto la soppressione, dal 1 gennaio 2019, del SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2019 non sono più dovuti i contributi annuali previsti.

A fronte della soppressione del sistema Sistri, e in attesa del completamento del processo di digitalizzazione e della piena operatività dello stesso, dal 1° gennaio 2019

i soggetti tenuti a effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistri, effettueranno tali adempimenti secondo il sistema tradizionale "cartaceo".

Per maggiore chiarezza, si conferma che dal 1° gennaio 2019, garantiranno la tracciabilità dei rifiuti con gli adempimenti “cartacei” che comprendono:

- il ricorso a ditte di trasporto e smaltimento autorizzate per la categoria di rifiuti affidati (pericolosi / non pericolosi)

- compilazione e tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

- compilazione e tenuta del registro di carico e scarico

- presentazione del MUD, in caso di produzione nell’anno precedente di rifiuti pericolosi.

Restano applicabili le sanzioni previste dall'articolo 258 del D. Lgs 152/2006 inerenti la comunicazione Mud, la compilazione dei Formulari di trasporto, dei Registri di carico

e scarico, e la loro tenuta.

Verona 12 gennaio 2019
 
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113
     

N 2/2019 BONUS ASILI NIDO

COMUNICATO N 2/2019

BONUS ASILI NIDO

A partire dalle ore 10 del prossimo 28 gennaio e fino alle 23,59 del 31 dicembre 2019 sarà possibile presentare domanda per accedere al c.d. “bonus asilo nido”, il contributo introdotto dall’art. 1, comma 355 della L. 232/2016,

volto a sostenere le famiglie con bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2016.

Il bonus in esame è fruibile sotto forma di “Bonus asili nido”, per il pagamento:

- delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;

- o, in alternativa, a fini assistenziali, in caso di bambini fino a tre anni affetti da gravi patologie croniche, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

L’importo spettante ai soggetti richiedenti, fino al 2018, ammontava a un massimo di 1.000 euro su base annua; aumenta, per il triennio 2019-2021, la misura del contributo a € 1.500 euro, mentre,

a decorrere dall’anno 2022, l’importo sarà rideterminato in misura comunque non inferiore a 1.000 euro.

Con ciò si determina anche un aumento, da 90,91 euro a € 136,37, dell’importo della rata spettante ai soggetti che ne facciano domanda ai fini del pagamento delle rette dell’asilo, in quanto per tali

soggetti l’importo di 1.500 euro viene erogato con cadenza mensile, parametrato su 11 mensilità. Per il “Bonus assistenziale” è prevista invece l’erogazione in un’unica soluzione.

Saluti
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 1/2019 FATTURE 2018 / 2019

COMUNICATO N. 01/2019

FATTURE 2018 /2019

Detrazione IVA

Per le fatture a cavallo d’anno 2018/2019 come già indicato nel comunicato di Studio n. 27/2018 si possono verificarsi i seguenti casi:

- Fatture 2018, ricevute e registrate nel 2018: il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (il 16.01.2019);

- Fatture 2018 inviate nel 2018 ma ricevute nel 2019: la detrazione iva potrà essere esercita nella liquidazione iva di gennaio 2019 (il 16.02.2019) anche se ricevute e registrate entro li 16.01.2019;

- Fatture 2018 inviate e ricevute nel 2018 ma registrate nel 2019: comportamento da evitare, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella dichiarazione IVA dell’anno 2018, la fattura dovrà essere registrata nel 2019 in apposito sezionale e l’Iva dovrà essere esclusa dalla liquidazione periodica 2019 del mese di registrazione.

Fatture cartacee/elettroniche

- Fatture 2018 inviate nel 2018 ricevute nel 2019: sono e restano fatture cartacee senza alcun obbligo di conservazione elettronica;

- Fatture 2018 inviate nel 2019: in via prudenziale si consiglia di emetterle ed inviarle in formato elettronico. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate modificando (!!!!) una risposta già data il 20.11.2018 ha rettificato il proprio orientamento “per cui se la fattura riporta una data dell’anno 2018 la stessa potrà essere non elettronica”. Secondo alcuni autori ciò significherebbe che le fattura con data 2018, inviate / spedite nel 2019, possono essere ancora cartacee:

- Fatture con data 2019: salvo quelle emessa da minimi / forfettari e quelle estere che possono essere ancora cartacee tutte le altre fatture devono essere elettroniche. Sono valide e consentono la detrazione dell’IVA solo le fatture elettroniche inviate/ricevute tramite SdI. Eventuali copie, file, pdf ricevuti tramite e mail non sono validi.

- Fatture 2019 ricevute in formato cartaceo: salvo quanto detto sopra le fatture cartacee 2019 sono fatture insistenti non devono essere registrate, se registrate hanno iva indetraibile e costo indeducibile. Il ricevimento di tali fatture obbliga il cessionario, entro i 30 giorni successivi ai 4 mesi, all’emissione dell’autofattura (TD20) in caso di non ricevimento della corretta fattura elettronica
 
Verona 08 gennaio 2019
 
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113