N 36/2019 SUPER E IPER AMMORTAMENTO 2019

COMUNICATO N 36/2019

SUPER E IPER AMMORTAMENTO 2019

SUPER AMMORTAMENTO + 30%

L’acquisto di beni strumentali nuovi potrà beneficiare della maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro.

I soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni devono effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

IPER AMMORTAMENTO + 170%

Relativamente a tali investimenti beni strumentali nuovi rientranti nell’allegato A – Industria 4.0, la percentuale di maggiorazione in base ai seguenti “scaglioni”:

-         170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

-         100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;

-         50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro.

Si applica se i beni sono destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, “effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

Per quanto sopra, con riferimento a entrambe le agevolazioni, il termine del 31 dicembre 2019 rileva quindi per effettuare gli investimenti agevolabili oppure affinché l’ordine sia accettato dal venditore e avvenga il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in modo tale da poter sfruttare il c.d. “termine lungo” per l’effettuazione degli investimenti (30 giugno 2020 per il super-ammortamento; 31 dicembre 2020 per l’iper-ammortamento).

Saluti
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 35/2019 CASSA PREVIDENZA NUOVE SCADENZE

COMUNICATO N 35/2019

CASSE PREVIDENZA NUOVE SCADENZE

Le casse previdenza dei lavoratori autonomi hanno dovuto modificare le proprie abituali scadenze di invio della dichiarazione e

pagamento dei contributi annuali a causa dello spostamento, per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, del versamento delle imposte

di UNICO al 30.09.2019.

Le nuove scadenze delle principali casse sono:

CASSA

INVIO DICHIARAZIONE

TERMINE DI PAGAMENTO

AVVOCATI

Mod 5 invio telematico entro il 30.09.2019

Saldo 2018: 2 rate entro il 31.07.2019 (senza sanzioni se pagato entro il 30.09.2019) e 31.12.2019

DOTTORI COMMERCIALISTI

Invio dichiarazione 15.11.2019

Pagamento entro il 15.12.2019

INARCASSA

Invio dichiarazione entro il 31.10.2019

Pagamento entro il 31.12.2019

MEDICI

Invio dichiarazione entro il 30.09.2019

Pagamento entro il 31.10.2019

PSICOLOGI

Invio dichiarazione entro il 1.10.2019

Pagamento entro il 1.10.2019

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 34/2019 PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI ESTIVI

COMUNICATO N 34/2019

PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI ESTIVI

Oltre alle scadenze periodiche ripetitive come liquidazioni IVA, versamento ritenute alla fonte, la presentazione modelli INTRASTAT vendite si ricordano le seguenti scadenze dei mesi di luglio ed agosto

22 LUGLIO 2019

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47; codice tributo 2522 per il 2° trimestre;

 

31 LUGLIO 2019

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’esterometro ossia della comunicazione relativa a giugno dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extra UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale;

 

20 AGOSTO 2019

Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell’imposta dovuta; e liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

 

Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001

 

Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040)

 

Versamento ENASARCO da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre;

 

31 AGOSTO 2019

Invio dati dei corrispettivi giornalieri del mese di luglio per l’esercente che non abbia attivato entro il 1 luglio 2019 i registratori telematici pur essendo obbligato.

 

02 SETTEMBRE 2019

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’esterometro ossia della comunicazione relativa a luglio dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extra UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica /bolletta doganale.

 

16 SETTEMBRE 2019

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili); al secondo trimestre (soggetti trimestrali). La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate

 
Verona 12.07.2019
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N 33/2019 CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1 LUGLIO 2019

COMUNICATO N 33/2019

CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1 LUGLIO 2019

I soggetti con volume di affari superiore ad € 400.000 dal 1 luglio 2019 assolvono l’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi o emissione di fattura elettronica. (Cfr Circolare Studio 22/2019).

La Legge N. 58 del 28.6.2019 ha introdotto una moratoria delle sanzioni per il primo semestre di avvio dell’obbligo dei corrispettivi telematici, a condizione di trasmettere i relativi dati entro il mese successivo a quello dell’operazione, rispettando comunque i termini di registrazione e di liquidazione dell’imposta.

Pertanto l’esercente che non abbia attivato del tutto o non abbia comunque completato al 1° luglio 2019 il processo di messa in servizio di registratori e server telematici potrà evitare l’applicazione di sanzioni trasmettendo i dati dei corrispettivi giornalieri e avvalendosi delle modalità telematiche di invio che saranno individuate con provvedimento direttoriale di prossima emanazione, considerando che il primo invio in ritardo potrà avvenire, per le operazioni di luglio, al massimo entro il 31 agosto 2019.

In tale evenienza i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali. Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del primo semestre. (31.12.2019).

La possibilità di memorizzare i corrispettivi giornalieri con rilascio di scontrino o ricevuta fiscale (con il vecchio sistema e vecchi registratori), e successivo invio dei dati entro il mese successivo, opererà sino al 31.12.2019.

Se la trasmissione dei corrispettivi avviene, durante la moratoria, oltre il termine dell’ultimo giorno del mese successivo (31 agosto per i corrispettivi di luglio) a quello di memorizzazione saranno applicate le sanzioni degli articoli 6 comma 3 e 12 comma 2 del Dlgs 471/1997 e cioè in misura pari al cento per cento dell’imposta non correttamente documentata e quelle accessorie.

 

VERONA 02.07.2019

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N 32/2019 FATTURE DIFFERITE DAL 01.07.2019 INTERPRETAZIONE ASSOSOFTWARE

COMUNICATO N 32/2019

FATTURE DIFFERITE DAL 1.07.2019 INTERPRETAZIONE ASSOSOFTWARE

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 18.6.2019 ha precisato che dal 1 luglio 2019 la data da indicare sulla fattura elettronica è quella riportata sul DDT ed in caso la fattura raggruppi più DDT emessi nello stesso mese la data della fattura differita sarà quella dell’ultimo DDT. Per cui in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la e-fattura tra il 1° e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file, il 28 settembre, giorno dell’ultima operazione.

A fronte di tale affermazione l’Assosoftware ha diffuso in data 29.06.2019 alcune precisazioni e semplificazioni frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, ma non confermate ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo Assosoftware, in alternativa alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nelle fatture differite nel capo “data documento” può essere indicata, alternativamente:

a) la data di predisposizione e contestuale invio allo SdI (“data emissione”);

b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione».

Rimane inteso che considerate le problematiche tecniche di trasmissione Assosoftware ritiene che, nel caso a), possa essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal SdI nella ricevuta di esito della trasmissione.

Riportiamo alcuni esempi esemplificativi:

Ipotesi a.1)

  • DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
  • Predisposizione: 30/9/2019
  • Data fattura (da indicare nel campo data documento): 30/9/2019 (stessa data della predisposizione)
  • Termine di trasmissione (emissione) 30/9/2019 (stessa data della predisposizione)

Ipotesi a.2)

  • DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
  • Predisposizione: 5/10/2019
  • Data fattura (da indicare nel campo data documento): 5/10/2019 (stessa data della predisposizione)
  • Termine di trasmissione (emissione) 5/10/2019 (stessa data della predisposizione)

Ipotesi b)

  • DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
  • Data fattura (da indicare nel campo data documento): 28/9/2019;
  • Termine di trasmissione (emissione) 15/10/2019
Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113