N 1/2019 FATTURE 2018 / 2019
COMUNICATO N. 01/2019
FATTURE 2018 /2019
Detrazione IVA
Per le fatture a cavallo d’anno 2018/2019 come già indicato nel comunicato di Studio n. 27/2018 si possono verificarsi i seguenti casi:
- Fatture 2018, ricevute e registrate nel 2018: il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (il 16.01.2019);
- Fatture 2018 inviate nel 2018 ma ricevute nel 2019: la detrazione iva potrà essere esercita nella liquidazione iva di gennaio 2019 (il 16.02.2019) anche se ricevute e registrate entro li 16.01.2019;
- Fatture 2018 inviate e ricevute nel 2018 ma registrate nel 2019: comportamento da evitare, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella dichiarazione IVA dell’anno 2018, la fattura dovrà essere registrata nel 2019 in apposito sezionale e l’Iva dovrà essere esclusa dalla liquidazione periodica 2019 del mese di registrazione.
Fatture cartacee/elettroniche
- Fatture 2018 inviate nel 2018 ricevute nel 2019: sono e restano fatture cartacee senza alcun obbligo di conservazione elettronica;
- Fatture 2018 inviate nel 2019: in via prudenziale si consiglia di emetterle ed inviarle in formato elettronico. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate modificando (!!!!) una risposta già data il 20.11.2018 ha rettificato il proprio orientamento “per cui se la fattura riporta una data dell’anno 2018 la stessa potrà essere non elettronica”. Secondo alcuni autori ciò significherebbe che le fattura con data 2018, inviate / spedite nel 2019, possono essere ancora cartacee:
- Fatture con data 2019: salvo quelle emessa da minimi / forfettari e quelle estere che possono essere ancora cartacee tutte le altre fatture devono essere elettroniche. Sono valide e consentono la detrazione dell’IVA solo le fatture elettroniche inviate/ricevute tramite SdI. Eventuali copie, file, pdf ricevuti tramite e mail non sono validi.
