N 40/2019 DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI FINE ANNO 2019

COMUNICATO N. 40/2019

DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI FINE ANNO 2019

La regola della detrazione Iva a fine anno segue regola particolari:

  1. fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
  2. fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,
  3. fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,
  4. fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa. Per cui senza presentazione di una nuova dichiarazione IVA che sarà una dichiarazione integrativa l’IVA non potrà essere detratta.

La data di ricezione è:

- è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, se lo SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

- è la data di presa visione o di scarico del file fattura ed è quella a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile, se lo SDI, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente e questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi.

Le fatture di acquisto possono essere registrata solo da quando sono ricevute MAI prima!

Durante l’anno è possibile, per consentire la detrazione dell’IVA nel mese di competenza, registrare le fatture entro il 15 del mese successivo e far concorre l’IVA a credito nel mese di competenza, tale possibilità NON E’ AMMESSA per le fatture a cavallo del 31.12.

Esempio:

Fattura con data 28.09.2019, inviata tramite SDI 8.10.2019 ricevuta il 10.10.2019:

- non può essere registrata in settembre in quanto essendo ricevuta in ottobre in settembre non esisteva. Se registrata l’IVA non è detraibile.

- deve essere registrata in ottobre (essendo ricevuta il 10.10), se registrata entro il 15.10.2019 l’Iva potrà (non è un obbligo può liberamente concorrere alla liquidazione di ottobre) essere detratta nella liquidazione di settembre (16.10.2019).

A fine anno tale procedura NON può essere attuata per cui le fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020 e NON potranno essere inserite nella liquidazione di dicembre 2019.

Se si vuole detrarre l’IVA nel mese di dicembre è necessario sollecitare i fornitore ad inviare le fatture in modo di riceverle entro il 31.12.2019.

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113