N 10/2020 ADEMPIMENTI DOCUMENTALI DICITURA BENE AGEVOLABILI

COMUNICATO N 10/2020

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI - DICITURA DA INSERIRE NELLA FATTURA DI ACQUISTO DEI BENI AGEVOLABILI - NOVITÀ DELLA L. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

L'art. 1 co. 195 della L. 160/2019 prevede che, ai fini dei controlli, "le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194".

Tale obbligo riguarda l'acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili (vedi circolare di Studio n 3/2020) :

- sia quelli materiali "ordinari" spetta il credito di imposta del per cui 6% a cui possono  accedere sia le imprese che i lavoratori autonomi;

- che quelli materiali interconnessi e immateriali "4.0" per cui spetta il credito di imposta del 40%, riservato alle sole imprese.

Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione

agevolativa, quale ad esempio "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, commi 184/197 della L. 160/2019"

Tali diciture devono essere inserite dai fornitori nella fattura elettronica emessa.

Quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, dalla formulazione normativa non appare chiaro, in attesa di comunicazione
da parte dell’Agenzia delle Entrate, se tale onere documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio.
 
In attesa di chiarimenti si consiglia di far inserire tale indicazione in tutte le fatture di acquisto di BENI STRUMENTALI NUOVI che possono accedere al beneficio
 
Verona, 20 gennaio 2020

Dott. Alberto DonatoStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24
37121 Verona
Tel. 0458532113

N 9/2020 ENASARCO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2020

COMUNICATO N 9/2020

ENASARCO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2020

L’aliquota contributiva ENASARCO per il 2020 è del 17,00%, di cui 8,50% a carico della ditta preponente e 8,50% a carico dell’agente operante in forma individuale o societaria o associata.

La nuova aliquota si applica sulle provvigioni di competenza del 2020, per cui le fatture emesse nel 2020 con riferimento a provvigioni di competenza 2019 si applica ancora, se dovuto, il contributo Ensarco 2019 che era del 16,50%, 8,25% a carico dell'agente ed 8,25 % a carico del mandante.

La definizione dei massimali e minimali 2020 avverrà secondo la rivalutazione Istat e saranno comunicati non appena disponibili.

Ricordiamo che il contributo previdenziale obbligatorio è dovuto per i soli rapporti di agenzia che siano stati produttivi di provvigioni (l‘assenza di provvigioni non fa nascere l’obbligo di versamento del contributo, neppure nella misura del minimale).

Saluti
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati
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N 8/2020 DICHIARAZIONE CONAI ANNO 2019

COMUNICATO N. 8/2020

DICHIARAZIONE CONAI ANNO 2019

Entro il 20 gennaio 2020 dovrà essere presentata la Dichiarazione periodica da parte di tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale. Questi sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.

La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell’anno precedente. La soglia di esenzione in caso di dichiarazione Import Semplificata a valore (non alimentare) per l’anno 2019 è pari a 100 €, calcolato applicando lo 0,08% sul valore delle importazioni e acquisti intracomunitari di beni: trattasi del valore delle merci imballate (prodotti non alimentari importati da Paesi extra cee e di acquisti intracomunitari) al netto di IVA e delle spese di trasporto.

Per il 2019 il valore delle merci importate/acquisti intracee che, per la dichiarazione Import Semplificata a valore (non alimentare), non farà scattare l’obbligo di dichiarazione sarà € 125.000. Infatti € 125.000 x 0.08% = € 100

Per cui (import beni + acquisti intracee beni) x 0.08% </= € 100 non si presenta nulla; se >  € 100 necessario inviare telematicamente al CONAI il modello 6.2 Import

Saluti

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati
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N 7/2020 IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE 4° TRIMESTRE 2019

COMUNICATO N 7/2020

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – 4° TRIMESTRE 2019

Entro il 20 gennaio 2020 scade il termine per versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative all’ultimo trimestre 2019 con il codice tributo 2524.

Ricordiamo che l’Agenzia delle entrate propone un calcolo sulla base delle indicazioni del contribuente presenti nella fattura inviata al SdI, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019. Si tratta delle fatture B2B e B2C per le quali la data di consegna (contenuta nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente) o la data di messa a disposizione (presente nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente) è compresa nel trimestre. Così, ad esempio, se una fattura è stata inviata allo SdI il 27 dicembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 31 dicembre 2019, questa concorre al calcolo del bollo per il 2020.

Il calcolo fornito può essere variato dal contribuente modificando il numero delle fatture, nel campo “N. Documenti dichiarati”, per le quali si intende versare il bollo; conseguentemente viene cambiato dal sistema l’importo complessivo dovuto, per tenere conto, ad esempio, dell’imposta di bollo non correttamente calcolata a seguito della mancata spunta in sede di predisposizione della fattura elettronica (mancata compilazione del blocco “Dati bollo” del tracciato xml).

Come anticipato, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorre valorizzare il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta pari a 2 euro, che si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 D.M. 17.06.2014.

Nel 2020 cambiano i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, al fine di semplificare (!!) e ridurre gli adempimenti dei contribuenti: nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, se l’importo annuo non supera 1.000 euro, il versamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno.

Quando l’importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre: 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.

SalutiDott. Alberto DonatoStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
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N 6/2020 PROVA CESSIONI CEE - FRANCO PARTENZA

COMUNICATO N. 6/2020

PROVA CESSIONI CEE – FRANCO PARTENZA

Dal 1 gennaio 2020 è entrato in vigore il Regolamento UE che ha codificato i documenti necessari per provare l’esecuzione delle cessioni ed acquisti intracomunitari. (vedi Circolare di Studio n. 31/2019 allegata). Maggiori difficoltà si riscontrano nei trasporti franco fabbrica.

Nella speranza che il sistema sia semplificato, in assenza di chiarimenti ufficiali, i documenti necessari per provare la cessione intra comunitaria con trasporto a cura del cliente cee sono i seguenti.

TRASPORTO A CURA DELL’ACQUIRENTE CEE (EXW)

Nel caso di beni spediti o trasportati dall’acquirente comunitario o da un terzo per conto dello stesso acquirente (ex works, o franco fabbrica) la prova della spedizione o trasporto dei beni in altro stato membro è fornita se il venditore è in possesso:

  1. 1)Di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica: ● La data di rilascio; ● Il nome e l'indirizzo dell'acquirente; ● La quantità e la natura dei beni; ● La data e il luogo di arrivo dei beni; ● Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; ● Nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente (si allega fac simile da riportare sulla propria carta intestata).

Si consiglia di: scrivere anche in inglese o nella lingua del cliente estero la dichiarazione e di compilarla in tutte le parti a conoscenza del cedente in modo da lasciare all’acquirente cee il solo l’ onere di compilare la data ed il luogo di ricevimento dei beni e firmare la dichiarazione.

L’acquirente deve fornire la dichiarazione scritta entro 10 giorni del mese successivo alla cessione. Purtroppo non esiste alcun strumento coercitivo per obbligare il cliente cee alla restituzione della suddetta dichiarazione.

  1. 2)Almeno due degli elementi di prova non contraddittori, quali:

● Documento relativo al trasporto o lettera CMR riportante la firma del trasportatore;

● Polizza di carico;

● Fattura di trasporto aereo;

● Fattura emessa dallo spedizioniere;

Rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra e sia dal venditore che dall'acquirente,

  1. 3)Oppure di uno qualsiasi dei suddetti elementi del punto 2) in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti:
  • polizza assicurativa relativa alla spedizione;
  • documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità (ad esempio notaio) che conferma l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • la ricevuta di un depositario nello Stato Ue di destinazione;

Documenti che devono essere non contradditori e rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra e sia dal venditore che dall'acquirente.

In assenza dei suddetti documenti la prova dell’avvenuta cessione cee e del trasporto dei beni in altro Paese cee sono a carico del cedente italiano.

Se il cedente italiano riesce a reperire i documenti richiesti, invece, è l’Agenzia delle Entrate che deve provare il mancato invio dei beni in altro Paese intracomunitario.

Saluti
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113