N 5/2020 NUOVI ADEMPIMENTI 2020 IL FORNITORE DI ESPORTATORE ABITUALE

COMUNICATO N 5/2020

NUOVI ADEMPIMENTI 2020 IL FORNITORE DI ESPORTATORE ABITUALE

 

Il fornitore che riceve una dichiarazione di intento, dal 1 gennaio 2020, deve (Cfr Circolare di Studio n. 33/2019):

- indicare nelle fatture emesse il numero di protocollo di ricezione della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate. Per cui dal 1.1.2020 nelle fatture emesse “Non imponibili IVA art 8/c DPR 633/1972” a seguito del ricevimento di lettere di intento non si indicano più il numero della dichiarazione di intento ed il numero di protocollazione dal ricevete ma deve essere indicato solamente il protocollo della ricevuta dell’invio telematico.

Il numero di protocollo è composto da 23 caratteri attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. Tale numero, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

-      la prima, formata da 17 cifre ed in particolare - AAMMGG: data di ricezione; - HHMMSS: orario di ricezione; - NNNNN: numero casuale (es.: 19093014305212345);

-      la seconda (progressivo dei documenti presenti nel file telematico), di 6 cifre XXXXXX, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001).

- riscontrare per via telematica l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento e stampare SEMPRE l’esito del controllo.

In capo al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA “senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate” della lettera di intento (art. 7 comma 4-bis del DLgs. N. 471/97) è prevista l’irrogazione della sanzione dal 100% al 200% dell’IVA, fermo restando il versamento dell’IVA.

Il destinatario dal 1.1.2020 non avrà più l’obbligo della numerazione ed annotazione, nell’apposito registro, delle lettere di intento ricevute.

Verona 03 gennaio 2020

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N 4/2020 AUTOVETTURE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

COMUNICATO N 4/2020

Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti - Aggiornamento delle tabelle ACI per il 2020

Sono state pubblicate sul S.O. n. 47 della G.U. 31.12.2019 n. 305 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Gli importi definiti in tali tabelle rilevano per la determinazione del fringe benefit 2020, ma sono distinte in due serie: alcune valide fino al 30.6.2020 e altre dall'1.7.2020, in linea con le modifiche apportate dall'art. 1 co. 632-633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Infatti, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati entro il 30.6.2020, resta ferma l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31.12.2019, in base al quale costituisce fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI.

Per i contratti stipulati dall'1.7.2020, la determinazione del fringe benefit varia in funzione dell'inquinamento del veicolo.

Verona 03 gennaio 2020Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati
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N 3/2020 SCONTRINI TELEMATICI

COMUNICATO N 3/2020

 

Scontrini telematici - Soggetti con volume d'affari inferiore a 400.000,00 euro - Estensione dell'obbligo dall'1.1.2020

 

A partire dall'1.1.2020, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, al netto delle ipotesi di esonero previste dal DM 10.5.2019, si applica alla generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni ex art. 22 del DPR 633/72, per le quali fino al 2019 si poteva emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Tuttavia, fino al 30.6.2020, questi ultimi possono adempiere agli obblighi in parola secondo modalità e termini semplificati ossia continuano ad emettere ricevute fiscali o scontrini fiscali ed a registrarli nel registro dei Corrispettivi vecchio sistema. ma provvedono ad inviare i corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'invio avverrà tramite i servizi web alternativi individuati dall'Agenzia delle Entrate con provv. 236086/2019.

Invece, i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro non possono più beneficiare delle semplificazioni descritte, essendo terminato il primo semestre di applicazione del regime (circ. Agenzia delle Entrate 15/2019).

Verona 03 gennaio 2020

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N 2/2020 MODELLO F24 CON UTILIZZO CREDITI IN COMPENSAZIONE

COMUNICATO N 2/2020

 

MODELLO F 24 CON UTILIZZO CREDITI IN COMPENSAZIONE

 

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 110 del 31.12.2019 ha confermato che dal 1 gennaio 2020 tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti appartenenti alle seguenti categorie: a) imposte sostitutive; b) imposte sui redditi e addizionali; c) IRAP; d) IVA; e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; f) sostituti d’imposta.

Per cui gli F 24 in cui risulti compensato il bonus Renzi (codice 1655) o rimborsi da modello 730 dovranno essere presentati esclusivamente tramite Entratel o Fisconline e non potrà più essere utilizzato il canale bancario quindi non potrà essere utilizzato l’home banking.

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate

Come indicato nel Comunicato di Studio n. 41/2019 per l’utilizzo dei canali di pagamento dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) sono possibili tre soluzioni:

- il Cliente si abilita all’utilizzo di tali canali di pagamento per cui invia direttamene gli F 24;

- conferisce delega al consulente del lavoro per l’invio dei modelli F 24 relativi al personale dipendente (lo Studio continuerà a preparare ed inviare i modelli F 24 relativi all’IVA e ritenute di lavoro autonomo);

- conferisce delega al nostro Studio per l’invio dei modelli F 24 relativi al personale dipendente e per gli altri modelli F 24 con compensazioni in cui sarà obbligatorio l’invio tramite (lo Studio continuerà a preparare ed inviare i modelli F 24 relativi all’IVA e ritenute di lavoro autonomo). Il costo sarà di € 15 +4% cassa +IVA per ogni singolo F 24 inviato. I Clienti che intendono conferire delega allo Studio devono restituire firmato il presente comunicato:

Si conferisce incarico allo Studio Donato-Gottardelli l’invio del modello F 24 tramite ENTRATEL si indica l’IBAN ____________________________

Firma:

Verona 03 gennaio 2020


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N 1/2020 FATTURE A CAVALLO DI ANNO 2019/2020 E CALCOLO UTILIZZO PLAFOND

COMUNICATO N. 01/2020

FATTURE A CAVALLO D’ANNO 2019/2020 E CALCOLO UTILIZZO PLAFOND

La regola della detrazione Iva a fine anno segue regola particolari diverse da quelle da seguire durante l’anno:

  1. fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
  2. fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020 non possono essere considerate nella liquidazione di dicembre 2019. Da considerare come fatture da ricevere ai fini del bilancio.
  3. fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020. Per le fatture 2019 inviate e ricevute nel 2019 ma registrate nel 2020 il diritto alla detrazione potrà essere esercitato SOLO nella dichiarazione IVA dell’anno 2019, la fattura dovrà essere registrata nel 2020 in apposito sezionale e l’Iva dovrà essere esclusa dalla liquidazione periodica 2020 del mese di registrazione.
  4. fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa. Per cui senza presentazione di una nuova dichiarazione IVA che sarà una dichiarazione integrativa l’IVA non potrà essere detratta.

La data di ricezione è:

- è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, se lo SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

- la data di ricezione è la data di presa visione o di scarico del file fattura, se lo SDI, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente e questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e

Per cui la fattura di acquisto può essere registrata solo da quando è ricevuta MAI prima!

Durante l’anno è possibile, per consentire la detrazione dell’IVA nel mese di competenza, registrare le fatture entro il 15 del mese successivo e far concorre l’IVA a credito nel mese di competenza, tale possibilità NON E’ AMMSESSA per le fatture a cavallo di del 31.12.

Esempio:

Fattura con data 28.09.2019, inviata tramite SDI 8.10.2019 ricevuta il 10.10.2019:

- non può essere registrata in settembre in quanto essendo ricevuta in ottobre in settembre non esisteva. Se registrata l’IVA non è detraibile.

- deve essere registrata in ottobre (essendo ricevuta il 10.10), se registrata entro il 15.10.2019 l’Iva potrà (non è un obbligo può liberamente concorrere alla liquidazione di ottobre) essere detratta nella liquidazione di settembre (16.10.2019).

A fine anno tale procedura NON può essere attuata per cui le fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020 e NON potranno essere inserite nella liquidazione di dicembre 2019.

CALCOLO UTILIZZO PLAFOND

Per il calcolo dell’utilizzo del plafond gli esportatori abituali devono rifarsi alla data di effettuazione dell’operazione ossia data di invio dei beni, pagamento, accettazione della bolletta doganale. Per cui si avrà:

- acquisto beni il 28.12.2019 fattura ricevuta il 5.1.2020, registrata nel 2020 utilizzo del plafond 2019;

- acconto 2019 per un bene consegnato nel 2020, utilizzo del plafond 2019;

- bolletta doganale ricevuta nel 2020 con data di accettazione 23.12.2019, utilizzo del plafond 2019.

Verona 03 gennaio 2020

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