N 1/2020 FATTURE A CAVALLO DI ANNO 2019/2020 E CALCOLO UTILIZZO PLAFOND

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COMUNICATO N. 01/2020

FATTURE A CAVALLO D’ANNO 2019/2020 E CALCOLO UTILIZZO PLAFOND

La regola della detrazione Iva a fine anno segue regola particolari diverse da quelle da seguire durante l’anno:

  1. fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
  2. fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020 non possono essere considerate nella liquidazione di dicembre 2019. Da considerare come fatture da ricevere ai fini del bilancio.
  3. fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020. Per le fatture 2019 inviate e ricevute nel 2019 ma registrate nel 2020 il diritto alla detrazione potrà essere esercitato SOLO nella dichiarazione IVA dell’anno 2019, la fattura dovrà essere registrata nel 2020 in apposito sezionale e l’Iva dovrà essere esclusa dalla liquidazione periodica 2020 del mese di registrazione.
  4. fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa. Per cui senza presentazione di una nuova dichiarazione IVA che sarà una dichiarazione integrativa l’IVA non potrà essere detratta.

La data di ricezione è:

- è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, se lo SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

- la data di ricezione è la data di presa visione o di scarico del file fattura, se lo SDI, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente e questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e

Per cui la fattura di acquisto può essere registrata solo da quando è ricevuta MAI prima!

Durante l’anno è possibile, per consentire la detrazione dell’IVA nel mese di competenza, registrare le fatture entro il 15 del mese successivo e far concorre l’IVA a credito nel mese di competenza, tale possibilità NON E’ AMMSESSA per le fatture a cavallo di del 31.12.

Esempio:

Fattura con data 28.09.2019, inviata tramite SDI 8.10.2019 ricevuta il 10.10.2019:

- non può essere registrata in settembre in quanto essendo ricevuta in ottobre in settembre non esisteva. Se registrata l’IVA non è detraibile.

- deve essere registrata in ottobre (essendo ricevuta il 10.10), se registrata entro il 15.10.2019 l’Iva potrà (non è un obbligo può liberamente concorrere alla liquidazione di ottobre) essere detratta nella liquidazione di settembre (16.10.2019).

A fine anno tale procedura NON può essere attuata per cui le fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020 e NON potranno essere inserite nella liquidazione di dicembre 2019.

CALCOLO UTILIZZO PLAFOND

Per il calcolo dell’utilizzo del plafond gli esportatori abituali devono rifarsi alla data di effettuazione dell’operazione ossia data di invio dei beni, pagamento, accettazione della bolletta doganale. Per cui si avrà:

- acquisto beni il 28.12.2019 fattura ricevuta il 5.1.2020, registrata nel 2020 utilizzo del plafond 2019;

- acconto 2019 per un bene consegnato nel 2020, utilizzo del plafond 2019;

- bolletta doganale ricevuta nel 2020 con data di accettazione 23.12.2019, utilizzo del plafond 2019.

Verona 03 gennaio 2020

Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24
37121 Verona
Tel. 0458532113