N 16/2020 BONUS FACCIATE PER IMPRESE

COMUNICATO N 16/2020

Bonus facciate per le imprese

Il bonus facciate previsto per il 2020 può essere utilizzato anche dalle imprese (società, imprese individuali, professionisti) e non solo dai privati.

Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

L’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile; mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente anche se sono inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” del DPR 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).

Anche se l’Agenzia richiama solo gli immobili strumentali, stante l’ampia formulazione della norma, l’agevolazione dovrebbe riguardare tutti gli immobili delle imprese, siano essi strumentali, patrimoniali o merce.

L’impresa che possiede un immobile sul quale sono eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia (senza demolizione) può beneficiare del bonus facciate anche se l’immobile è destinato all’uso strumentale, alla successiva vendita (immobile merce) olla locazione (immobile patrimonio).

Il bonus è usufruibili indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, in quanto per beneficiare del c.d. “bonus facciate” le spese devono essere sostenute nell’anno 2020.

Ai fini dell’imputazione delle spese, la circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2020 precisa che per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali vale il criterio della competenza di cui all’art. 109 del TUIR, quindi rileva indipendentemente dal pagamento, la data di ultimazione degli interventi.

SalutiStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
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