N 2/2021 PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO 12 GENNAO 2021
COMUNICATO N. 02/2021
PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO 12 GENNAIO 2021
Al fine di poter dedurre le somme e i valori corrisposti ai lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. compenso amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e "a progetto"), relative al periodo d'imposta 2020, è necessario provvedere al pagamento entro e non oltre il 12 gennaio 2021, in base al principio della cosiddetta "cassa allargata".
Il suddetto principio non è applicabile ai lavoratori autonomi per cui gli stipendi dei dipendenti dei lavoratori autonomi per essere deducibili nel 2020 devono essere pagati entro il 31/12/2020.
INCASSI PROFESSIONISTI E CONTRIBUENTI MINIMI
Per i professionisti, i contribuenti minimi e forfettari si applica il principio di cassa per cui i ricavi sono reddito nell'anno di incasso le spese sono costi nell'anno di pagamento.
Pertanto si raccomanda a tutti i professionisti / minimi e forfettari la massima attenzione per gli incassi avuti a cavallo d'anno e di indicare chiaramente, sulle fatture, la data di incasso ai fini della corretta imputazione a reddito nell'anno di competenza.
Si ricordano alcuni casi particolari:
BONIFICI BANCARI
Nel caso di compensi professionali pagati mediante bonifico bancario, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/6/2010, precisa che ai fini della determinazione de reddito il momento in cui il professionista / minimo / forfettario consegue l'effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente.
Non ha alcuna rilevanza né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il committente emette l'ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto pagamento.
Per cui i bonifici effettuati a fine dicembre 2020 ma accreditati sul conto del professionista /minimo / forfettari nei primi giorni del 2021 dovranno essere fatturati da quest’ultimi nel 2021 e concorrono a formare il reddito nel 2021. L’impresa che ha effettuato il pagamento nel 2020 dovrà versare la ritenuta entro il 16/01/2021 e farlo rientrare nel 770 del 2020.
In tal modo però si crea una divergenza tra il reddito del professionista, per cui il bonifico è reddito nel 2021, e il CU rilasciata dal cliente che indica la somma bonificata come reddito 2020!!!!
ASSEGNI BANCARI
La stessa Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/6/2010 prevede che i compensi pagati mediante assegno bancario devono considerarsi percepiti dal professionista / minimo / forfettario nel momento in cui l’assegno entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna dell’assegno al professionista / minimo / forfettario. Non rileva la data di versamento dell’assegno sul conto corrente del professionista / minimo / forfettario. L’assegno consegnato al professionista nel dicembre 2020 depositato sul c/c nel gennaio 2021, i compensi sono reddito nel 2020. Tutti i clienti devono segnalare in modo chiaro tale situazione al fine della corretta imputazione del reddito.
CONCLUSIONE
Si consiglia di NON effettuare MAI bonifici ai professioni/minimi / forfettari l'ultimo giorno del mese in quanto tale procedura può creare uno scostamento, che sicuramente porterà accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, tra bonifico/ versamento delle ritenute da parte del soggetto che ha effettuato il pagamento e fatturazione da parte del professionista/minimo / forfettario. Si raccomanda perciò di procedere al pagamento dei professionisti con congruo anticipo o ad inizio mese.
Distinti saluti.
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli
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Tel 0458532113 - 0452070334

