N 1/2022 FATTURE A CAVALLA DANNO 2021/2022 CALCOLO UTILIZZO PLAFOND
COMUNICATO N. 01/2022
FATTURE A CAVALLO D’ANNO 2021/2022 E CALCOLO UTILIZZO PLAFOND
La regola della detrazione Iva a fine anno segue regola particolari diverse da quelle da seguire durante l’anno:
1) fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2021,
2) fatture ricevute nel mese di gennaio 2022 saranno registrate nel mese di gennaio 2022 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2022 non possono essere considerate nella liquidazione di dicembre 2021 anche se datate 2021. Da considerare come fatture da ricevere ai fini del bilancio se di competenza 2021.
3) fatture ricevute nel 2021 ma non registrate nel 2021: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2021, da presentare entro il 30 aprile 2022. Per le fatture 2021 inviate e ricevute nel 2021 ma non registrate nel 2021 il diritto alla detrazione potrà essere esercitato SOLO nella dichiarazione IVA dell’anno 2021, la fattura dovrà essere registrata nel 2022 in apposito sezionale e l’Iva dovrà essere esclusa dalla liquidazione periodica 2022 del mese di registrazione.
4) fatture ricevute nel 2021 e registrate dopo il 30 aprile 2022: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa. Per cui senza presentazione di una nuova dichiarazione IVA che sarà una dichiarazione integrativa l’IVA non potrà essere detratta.
La data di ricezione è:
- è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, se lo SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.
- la data di ricezione è la data di presa visione o di scarico del file fattura, se lo SDI, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente e questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e
Per cui la fattura di acquisto può essere registrata solo da quando è ricevuta MAI prima!
Durante l’anno è possibile, per consentire la detrazione dell’IVA nel mese di competenza, registrare le fatture entro il 15 del mese successivo e far concorre l’IVA a credito nel mese di competenza, tale possibilità NON E’ AMMESSA per le fatture a cavallo di del 31.12.
Esempio:
Fattura con data 28.09.2021, inviata tramite SDI 8.10.2021 ricevuta il 10.10.2021:
- non può essere registrata in settembre in quanto essendo ricevuta in ottobre e quindi in settembre non esisteva. Se registrata l’IVA non è detraibile.
- deve essere registrata in ottobre (essendo ricevuta il 10.10), se registrata entro il 15.10.2021 l’Iva potrà (non è un obbligo può liberamente concorrere alla liquidazione di ottobre) essere detratta nella liquidazione di settembre (16.10.2021).
A fine anno tale procedura NON può essere attuata per cui le fatture ricevute nel mese di gennaio 2022 (datate dicembre 2021) saranno registrate nel mese di gennaio 2022 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2022 e NON potranno essere inserite nella liquidazione di dicembre 2021.
CALCOLO UTILIZZO PLAFOND
Per il calcolo dell’utilizzo del plafond gli esportatori abituali devono rifarsi alla data di effettuazione dell’operazione ossia data di invio dei beni, pagamento, accettazione della bolletta doganale. Per cui si avrà:
- acquisto beni il 28.12.2021 fattura ricevuta il 5.1.2022, registrata nel 2022 utilizzo del plafond 2021;
- acconto 2021 per un bene consegnato nel 2022, utilizzo del plafond 2021;
- bolletta doganale ricevuta nel 2022 con data di accettazione 23.12.2021, utilizzo del plafond 2021.
Distinti saluti.
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli
Verona - Via Dietro Filippini n. 24
Tel 0458532113 - 0452070334
Circolare Numero n. , gennaio 2022
PRINCIPALI SCADENZE FISCALI
1° TRIMESTRE 2022