N 2/2022 COSTI CHILOMETRICI ACI 2022
COMUNICATO N 2/2022
COSTI CHILOMETRICI ACI 2022
Sulla Gazzetta Ufficiale 307 del 28 dicembre 2021, sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Aci validi per il 2022.
Si rammenta che il valore annuale del fringe benefit da assoggettare a tassazione e per effetto dell'armonizzazione disposta dal Dlgs 314/1997 anche a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi Inail, per singolo veicolo, è già stato calcolato dall'Aci e riportato nella colonna "fringe benefit annuale" delle tabelle pubblicate. Gli importi avranno valore per tutto l'anno 2022. Per i nuovi veicoli che verranno eventualmente messi in commercio nel 2022, e conseguentemente non compresi nella tabella, l'ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalla tabella, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile.
L'attuale disposizione per la determinazione del reddito imponibile
L'articolo 51, comma 4, lettera a), del Dpr 917/1986 recita:
– per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume come base imponibile (fiscale e, per effetto dell'armonizzazione, contributiva) il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Aci);
– la percentuale di cui al punto precedente è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
– qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50% a decorrere dall'anno 2021;.
– per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2021.
Distinti saluti.
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli
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