N 6/2022 CONTENUTO DELLE FATTURE

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COMUNICATO N 6/2022

CONTENUTO DELLE FATTURE

Fatture di ristorazione

La Cassazione sent 35925/2021 ha stabilito che ai fini della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione e della detraibilità dell’Iva a esse afferente è necessario che nel documento contabile o in una nota allegata sia indicato il nominativo dei fruitori delle prestazioni e la motivazione, se rese a soggetti diversi dal committente.

In linea con le conclusioni del supremi giudici appare anche la prassi dell’Amministrazione finanziaria, per cui, nel caso non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione (ad esempio il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il dipendente), la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario (datore di lavoro) della detrazione al fine di consentirgli l’esercizio del relativo diritto; i dati dei dipendenti fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata.

Alla luce della pronuncia della Cassazione e della prassi dell’Agenzia delle entrate , è quindi opportuno e prudenziale far emergere:

  1. i nominativi dei fruitori delle prestazioni in oggetto dalla documentazione contabile o da apposita nota allegata (nome dei dipendenti, clienti, fornitori, amministratori che hanno effettivamente usufruito del servizio),
  2. la motivazione di tali prestazioni (indicazione dei motivi della trasferta), al fine di evitare contestazioni sulla deducibilità dalle imposte sui redditi e sulla detraibilità dell’Iva.

Contenuto delle fatture

L’art 21 DPR 633/1972 dispone che la fattura debba indicare la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione. L’erronea, l’inesatta, generica o incompleta descrizione dell’operazione può legittimare l’Agenzia delle Entrate a ritenere i costi indeducibili e l’IVA indetraibile.

Sono stati ritenute fatture illegittime avendo descrizioni generiche della prestazioni le fatture con indicazioni del tipo: “ciclo cure odontoiatriche”, “consulenza legale”, “servizio di accantonamento e incestamento prodotti”, “servizi di consulenza finanziaria”, “consulenza per gare di appalto”.

La fattura che evidenzi un contenuto generico e temporalmente non definito rispetto a delle prestazioni indistinte, si rivela irregolare in quanto non permette di individuare ciò che è oggetto di fatturazione e non risponde alle finalità di chiarezza e comprensibilità di cui all’articolo 21 del Dpr 633/1972, funzionali all’attività di verifica dell’agenzia delle Entrate

La descrizione generica della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti l’oggetto dell’operazione, trasferisce in capo al contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza e l’inerenza del costo anche mediante ulteriori allegazioni documentali (Cass. ord. n. 14858/2018) occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre all’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cassazione, sentenza 21184/2014), non essendo sufficiente che la spesa risulti regolarmente contabilizzata dall’imprenditore.

Si raccomanda pertanto che la fattura indichi in modo chiaro la natura, qualità e quantità della prestazione.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

Verona - Via Dietro Filippini n. 24

Tel 0458532113 - 0452070334