N 25/2022 MODELLO EAS 22

COMUNICATO N 25/2022

MODELLO EAS 2022

La variazione dati degli enti associativi va comunicata con il modello Eas entro il 31 marzo 2022.

Si tratta di un adempimento previsto ai fini fiscali allo scopo di monitorare le associazioni che beneficiano di incentivi sotto il profilo tributario

L’adempimento del modello Eas non è previsto per gli enti che si iscrivono nel Runts (Registro unico del Terzo settore) e assumano la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Per questi ultimi, infatti, è il Codice del Terzo settore ad escluderne espressamente l’obbligo (articolo 94, comma 4, del Dlgs 117/2017o Cts).

Il R.U.N.T.S. ad oggi non è ancora pienamente operativo, per cui l’adempimento dell’EAS, almeno per quest’anno, resta invariato, anche se sarebbe importante che l’Amministrazione si pronunciasse in merito al relativo obbligo in questa fase di transizione dal vecchio al nuovo regime

Per cui in attesa di chiarimenti di prassi e che si completino le procedure di iscrizione nel Runts, resta tuttavia fermo l’obbligo per le associazioni di ripresentare – entro il 31 marzo 2022 – il modello Eas ove le variazioni riguardino dati già resi in precedenza.

Non tutte le variazioni necessitano di un nuovo modello Eas. Si pensi, ad esempio, al caso in cui cambi il legale rappresentante dell’ente o alcuni dati identificativi (come la denominazione o la sede legale). In queste ipotesi, come chiarito anche dalla prassi, non occorrerà presentare un nuovo modello Eas, ma la dichiarazione AA5/6 o AA7/10 che varia a seconda che l’ente sia dotato o meno di partita Iva (si veda la risoluzione 125/E/2010).

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

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