N 18/2018 PAGAMENTI TRACCIABILI AI DIPENDENTI

COMUNICATO N. 18/2018

PAGAMENTI TRACCIABILI AI DIPENDENTI

Come già comunicato (Cfr Circolare di Studio n. 24 del 27.06.2018) a far data dal 1° luglio 2018 non è più possibile retribuire in contanti i propri dipendenti, in quanto la disposizione impone di servirsi unicamente di strumenti tracciabili attraverso una banca o un ufficio postale.

L’INL conferma che gli strumenti di pagamento tracciabili si riferiscono soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione.

Conseguentemente, l’utilizzo di detti strumenti non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali, ad esempio, quelle imputabili a rimborsi spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

L’INL conferma, invece, che l’indennità di trasferta la cui natura mista, risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche, rientra tra le somme soggette all’obbligo di tracciabilità.

Peraltro la nota 7369 del 10.09.2018 dell’INL, sottolinea, che tale orientamento risulta in linea con la ratio della norma, rappresentata dalla possibilità di “mettere in condizione il personale ispettivo di verificare gli effettivi importi versati al lavoratore “forfettariamente”, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferte (art. 51, comma 5 del TUIR).

Verona, 13 settembre 2018
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 17/2018 INVIO LIQUIDAZION IVA 2° TRIMESTRE 2018

COMUNICATO N. 17/2018

INVIO LIQUIDAZIONI IVA 2° TRIMESTRE 2018

Entro il prossimo 17 SETTEMBRE 2018 (il 16 è domenica) scade il termine per l’invio telematico delle liquidazioni IVA del secondo trimestre 2018 (aprile, maggio, giugno).

I soggetti obbligati sono tenuti all’adempimento anche in presenza di liquidazione IVA con eccedenza a credito. L’obbligo di invio della comunicazione non sussiste in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva), salvo che occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Rigo VP9 - Credito anno precedente indicare l’ammontare del credito IVA 2017 compensabile, che si intende portare in detrazione nelle liquidazione IVA periodiche.

Nella particolare ipotesi in cui, successivamente, il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, dovrà compilare il rigo VP9 della Comunicazione IVA riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

Si ricorda che l’invio delle liquidazioni IVA del terzo trimestre è in scadenza il 30.11.2018 e quelle del quarto trimestre scade il 28.02.2019.

L’invio dello spesometro (elenco clienti / fornitori) del 2° trimestre 2018 o del 1° semestre (se si è scelta l’invio semestrale) deve essere effettuato entro il 1 ottobre 2018, il 2° semestre e il 3° e 4° trimestre devono essere inviati entro il 28.02.2019

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 16/2018 PROFESSIONISTI ESCLUSI DALLO SPLIT PAYMENT

COMUNICATO N. 16/2018

PROFESSIONISTI ESCLUSI DALLO SPLIT PAYMENT DAL 14.07.2018

L’art.12 ha escluso dal 15 luglio 2018 dal meccanismo dello split payment i professionisti, che potranno incassare l’IVA esposta nelle proprie fatture,

a beneficio della propria liquidità (Circolare Studio 25/2018).

Dalle operazioni per le quali è stata emessa fattura dopo la data di entrata in vigore del decreto n. 87/2018 (perciò dal 15.07.2018) i professionisti emetteranno

fattura elettronica verso le P.A. con le regole ordinarie, ossia senza split payment, incassando quindi l’IVA esposta.

Tutto ciò a prescindere dalla data di incasso della fattura. Perciò una fattura emessa il 3.07.2018 e incassata il 25.07.2018 andrà in split payment per cui il professionista non incassa l’IVA esposta che quindi non dovrà concorrere

alla liquidazione periodica IVA,  mentre una fattura emessa il 20.07 e incassata lo stesso giorno non andrà in split per cui il professionista incassa l’IVA e la inserisce normalmente nella liquidazione periodica IVA per il versamento periodico.

Giova evidenziare che non conta la data di emissione degli avvisi di parcella per cui un avviso del 3 luglio 2018 fatturato in data 20 luglio 2018 sarà escluso dallo split payment.

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 15/2018 REGISTRAZIONE CONTABILE FATTURE E SCHEDE CARBURANTE

COMUNICATO N.15/2018

REGISTRAZIONE CONTABILE DI FATTURE E SCHEDE CARBURANTI DAL 1 LUGLIO 2018

 Con decreto del 28 giugno 2018 n. 79 slitta al 2019 l’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fissato al 1° luglio 2018 (Circolare Studio n. 23/2018; Comunicato Studio 14/2018). Sino al 31.12.2018, quindi resta possibile continuare ad utilizzare la vecchia scheda carburante.

Riepilogando, alla luce delle disposizioni della Circolare N. 13/2018 dell’Agenzia delle Entrate, dal 1 luglio 2018 per poter dedurre i costi e detrarre l’IVA del carburante sarà possibile:

 

1 - continuare ad utilizzare, sino al 31.12.2018, la scheda carburante (che sarà il documento che verrà registrato in contabilità) con obbligo però di pagare con mezzi tracciabili essendo vietato l’uso del contante. Per cui per la registrazione in contabilità delle schede carburanti (a partire da quella di luglio 2018) è necessario che alla stessa siano “spillate” le ricevute di pagamento del bancomat o carta di credito in caso di pagamento con bonifico a fine mese alla scheda dovrà essere allegata la ricevuta del bonifico sia per i contribuenti in contabilità ordinaria che per quelli in contabilità semplificata. In assenza delle ricevute di pagamento o di pagamento in contanti dei rifornimenti la scheda carburante dovrà essere inserita in contabilità come costo indeducibile ed iva indetraibile;

 

2 - richiedere la fattura elettronica (non obbligatoria ma possibile) e pagare con mezzi tracciabili ad ogni rifornimento. La fattura elettronica potrà essere conservata anche in formato pdf non essendo obbligatorio la conservazione dell’xml, è opportuno e consigliabile procedere alla registrazione delle fatture elettroniche ricevute in apposito sezionale con attribuzione del numero di protocollo degli acquisti separato dai registri IVA acquisti in cui sono registrate le fatture analogiche. Resta possibile accorpare in un documento riepilogativo le fatture elettroniche di importo inferiore ad € 300 per una unica registrazione;

3 - attivare il netting con le compagnie petrolifere e ricevere fattura mensile con pagamento sempre con mezzi tracciabili;

4 - acquistare, pagando con mezzi tracciabili, i buoni benzina.

5 Utilizzare la carta di credito per il pagamento dei rifornimenti senza scheda carburante. Tale modalità comporta l’obbligo di annotare nel registro IVA acquisti i singoli rifornimenti effettuando lo scorporo dell’IVA. Si ritiene possibile ricorrere alla registrazione del documento riepilogativo e registrare un unico documento per tuti le ricevute di rifornimento (Circolare Sole24Ore 22.06.2017). In alternativa si ritiene possibile registrare l’estratto conto della carta di credito in luogo dei singoli rifornimenti (ovviamente previa determinazione extracontabile dell’imponibile e dell’IVA relativa ai soli rifornimenti di carburante), in pratica la registrazione dell’estratto conto sostituisce la registrazione della scheda carburante.

Nell'ipotesi di rifornimento in assenza di personale ai fini della fatturazione è necessario conservare i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche self service, consegnarli a fine mese al distributore che dovrà emettere fattura elettronica o meno. Per avere la deducibilità del costo è necessario che il pagamento al momento del rifornimento sia eseguito con modalità tracciabili per cui è escluso il contante, se il pagamento è effettuato in contanti il costo è indeducibile e l'IVA indetraibile anche in presenza di fattura elettronica. Alla fattura dovranno essere allegate tutte le ricevute di pagamento tracciabile eseguiti.

Sono considerati mezzi di pagamento elettronici tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante: gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.

L’acquisto di carburante per cisterne interne alla imprese per il successivo utilizzo non per i macchinari industriali ma per il rifornimento degli autoveicoli deve essere documentato da fattura anche analogica sino al 31.12.2018 con pagamento tracciabile per garantirne la deduzione.

E’ stato chiarito che i rifornimenti di gpl e metano pur essendo esclusi dall’obbligo della fattura elettronica sono comunque obbligati, per consentire la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva al pagamento con mezzi elettronici.

E’ confermata l’esclusione dalla fattura elettronica per i rifornimento di imbarcazioni e aeromobili, per trattori agricoli e forestali per i quali resta l’obbligo della tracciabilità del pagamento. Per cui rifornimenti in contanti sono indeducibili.

 

Saluti
Dott. Alberto Donato
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N 14/2018 LA SCHEDA CARBURANTE RESTA VALIDA

COMUNICATO N.14/2018

LA SCHEDA CARBURANTE RESTA VALIDA SINO AL 31.12.2018

 Con decreto del 28 giugno 2018 n.. 79 slitta al 2019 l’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fissato al 1° luglio 2018 (Circolare Studio n. 23/2018).

Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti.

In ogni caso anche continuando ad utilizzare la scheda carburante sino al 31.12.2018, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deduzione del costo, dal 1 luglio 2018 sarà indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili diversi dal denaro contante.

Assumono rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante: gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.

Riepilogando dal 1 luglio 2018 per poter dedurre i costi e detrarre l’IVA del carburante sarà possibile:

1 - continuare ad utilizzare, sino al 31.12.2018, la scheda carburante (che sarà il documento che verrà registrato in contabilità) con obbligo però di pagare con mezzi tracciabili essendo vietato l’uso del contante. Per cui per la registrazione in contabilità delle schede carburanti (a partire da quella di luglio 2018) è necessario che alla stessa siano “spillate” le ricevute di pagamento del bancomat o carta di credito in caso di pagamento con bonifico a fine mese alla scheda dovrà essere allegata la ricevuta del bonifico. In assenza delle ricevute di pagamento la scheda carburante dovrà essere inserita in contabilità come costo indeducibile ed iva indetraibile;

2 - richiedere la fattura elettronica e pagare con mezzi tracciabili ad ogni rifornimento;

3 - attivare il netting con le compagnie petrolifere e ricevere fattura mensile con pagamento sempre con mezzi tracciabili;

4 - acquistare, pagando con mezzi tracciabili, i buoni benzina.

Nell'ipotesi di rifornimento in assenza di personale ai fini della fatturazione è necessario conservare i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche self service, consegnarli a fine mese al distributore che dovrà emettere fattura elettronica o meno. Per avere la deducibilità del costo è necessario che il pagamento al momento del rifornimento sia eseguito con modalità tracciabili per cui è escluso il contante, se il pagamento è effettuato in contanti il costo è indeducibile e l'IVA indetraibile anche in presenza di fattura elettronica. Alla fattura dovranno essere allegate tutte le ricevute di pagamento con mezzi tracciabili eseguiti.

Restano esclusi i carburanti diversi da benzina e gasolio, quali gpl e metano.

Distinti saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113