N 13/2018 INVIO LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2018

COMUNICATO N. 13/2018

INVIO LIQUIDAZIONI IVA PRIMO TRIMESTRE 2018

Entro il prossimo 31 maggio 2018 devono essere inviate la liquidazione periodiche Iva del 1° trimestre 2018 (gennaio, febbraio, marzo) utilizzando il nuovo modello di comunicazione.

I soggetti obbligati sono tenuti all’adempimento anche in presenza di liquidazione IVA con eccedenza a credito. L’obbligo di invio della comunicazione non sussiste in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva), salvo che occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Rigo VP 9 - Credito anno precedente indicare l’ammontare del credito IVA 2017 compensabile, che viene si intende portare in detrazione nelle liquidazione IVA periodiche.

Nella particolare ipotesi in cui, successivamente, il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, dovrà compilare il rigo VP9 della Comunicazione IVA riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

Si ricorda che anche lo spesometro (elenco clienti / fornitori) del 1° trimestre 2018 dovrebbe essere inviato entro il 31 maggio 2018, tuttavia si consiglia di procedere all’invio dello spesometro con scadenza semestrale (si ricorda opzione non consentita per le liquidazioni IVA) e procedere all’invio entro il 31 ottobre 2018 per il primo semestre 2018. Per l’opzione dell’invio semestrale non sono previste formalità è sufficiente non inviare lo spesometro entro il 31.05.2018 ed inviarlo per il periodo 1.1 -30.06.2018 entro il 1.10.2018.

Verona, 22 maggio 2018

Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 12/2018 PRESENTAZIONE MODELLO EAS PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

COMUNICATO N. 12/2018

PRESENTAZIONE MODELLO EAS PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Entro il 3.4.2018 (il 31.3 cade di sabato) gli enti non commerciali devono presentare il mod. EAS al fine di comunicare all’Agenzia delle Entrate le variazioni, intervenute nel 2017, dei dati precedentemente comunicati.

Va comunque evidenziato che il mod. EAS “aggiornato” non è richiesto, ad esempio, qualora la variazione riguardi:

* il numero degli associati;

* l’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione;

* il “Rappresentante legale” ed i “Dati relativi all’ente” già comunicati all’Agenzia delle Entrate con il mod. AA5/6 - AA7/10.

L’obbligo di presentare il modello EAS per le variazioni del 2017, e in fase di costituzione entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, rimane in vigore anche dopo l’approvazione del decreto di riforma del Terzo settore D.Lgs. n. 117/2017.

Infatti il D. Lgs. N. 117/2017 prevede l'esonero dalla presentazione del modello EAS per gli enti associativi, ma soltanto nel momento in cui l'ente risulta iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) acquisendo in tal modo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Purtroppo la riforma è ancora in fase di attuazione, ed il Registro Unico del Terzo Settore non è ancora costituito per cui, ad oggi, permane l’obbligo di presentare, nei casi previsti, il modello EAS.

 
Verona 26.03.2018
 
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 11/2018 CONTRIBUTI ENASARCO 2018

COMUNICATO N. 11/2018 

CONTRIBUTI ENASARCO 2018

Il contributo Enasarco (Comunicato di Studio n. 7/2018) per il 2018 è fissato:

-         per agenti individuali e società di persone al 16%, 8% a carico dell'agente ed 8% a carico del mandante.

Il pagamento viene effettuato dal mandante che è responsabile anche della quota trattenuta all'agente.

Per l'anno 2018, il contributo è richiesto per ciascun mandato, nel limite del massimale annuo di euro 37.913,00 di provvigioni per i monomandatari, e di euro 25.275,00 per i plurimandatari.

Per cui il massimale annuo di contribuzione per il 2018 è pari:

-         per gli agenti monomandatari ad € 6.066,08 (37.913 x 16%) di cui € 3.033,04 a carico dell'agente;

-         per gli agenti plurimandatari ad € 4.044 (25.275 x 16%) di cui € 2.022,00 a carico dell'agente.

L'importo del contributo minimale annuo per il 2018 è così fissato:

- agente monomandatario € 846,

- agente plurimandatario € 423.

Il minimale è dovuto soltanto dal trimestre in cui maturano provvigioni, anche di importo minimo, se il rapporto non matura provvigioni nulla deve essere versato.

La maturazione di provvigioni in un trimestre fa scattare l'obbligo di versare il minimale anche con riferimento agli altri trimestri ed anche se non dovessero maturare nuove provvigioni. L'integrazione al minimale (differenza tra i contributi effettivamente maturati sulle provvigioni e il minimo da versare all'Enasarco) è interamente a carico della ditta mandate.

Per gli agenti in forma di SRL o SPA la ditta mandante calcola il contributo sulla base di una aliquota differenziata per scaglione di provvigioni (fissate senza modifiche dal 2016). Non è previsto né un minimale né un massimale.

Provvigioni

Aliquota Enasarco

A carico preponente

A carico agente

Fino a 13.000.000

4

3

1

Da 13.000.000 a 20.000.000

2

1,5

0,5

Da 20.000.001 a 26.000.000

1

0,75

0,25

Oltre 26.000.000

0,5

0,3

0,2

Tutti i contributi Enasarco sono versati trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza:

per il trimestre gennaio - marzo la scadenza è il 21 maggio (il 20 è domenica);

per il trimestre aprile - giugno la scadenza è il 20 agosto;

per il trimestre luglio - settembre la scadenza è il 20 novembre;

per il trimestre ottobre - dicembre la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.

Per il Firr la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 10/2018 MODELLI INTRASTAT 2018

COMUNICATO N. 10/2018

MODELLI INTRASTAT 2018

Come anticipato dalla circolare di Studio n. 7/2018 dal 24.1.2018 per gli Intrastat 2018  sono introdotte alcune novità.

INTRASTAT ACQUISTI

Dal 1 gennaio 2018:

- sono aboliti i modelli INTRASTAT trimestrali relativi agli acquisti di beni (Intra 2/bis) e servizi (Intra 2/quater); mentre quelli con scadenza mensile rimangono

obbligatori solo ai fini statistici se si superano in uno dei 4 trimestri precedenti:

- € 200.000 per l’acquisto di beni

- € 100.000 per l’acquisto di servizi.

Ciò significa che i soggetti che nei 4 trimestri precedenti non superano i suddetti limiti non devono più presentare il modello Intrastat acquisti.

A partire degli elenchi riferiti al 2018 tutte le informazioni contenute nei modelli Intrastat beni e servizi si considerano rese con finalità statistiche.

Nel modello Intrastat 2 per gli acquisti di beni le colonne 8 massa netta, 10 valore statistico , 11 condizioni di consegna, 12 modi di trasporto devono essere compilate

solo se gli acquisti intracomunitari nel 2017 hanno superato € 20.000.000.

 

INTRASTAT VENDITE

Modelli Intrastat cessioni erano e restano obbligatori. Infatti, anche per il 2018 rimane l’obbligo della presentazione dei modelli Intrastat cessioni sia di beni (Intra 1/bis)

 che di servizi (Intra 1/quater), con l’individuazione della periodicità mensile o trimestrale in base al superamento o meno della soglia di € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti.

Per cui il primo Intrastat vendite mensile, riferito a gennaio 2018, dovrà essere inviato entro lunedì 26 febbraio 2018 (il 25 è domenica).

La parte statistica del modello Intrastat beni deve essere compilata solo se in uno dei 4 trimestri precedenti sono state realizzate cessioni beni per un ammontare uguale

o superiore ad € 100.000. Sono statistiche le  seguenti colonne dell’ Intra 1/bis cessioni di beni: 5 natura transazione, 6 nomenclatura combinata, 7 massa netta, 8 unità supplementari, 9 valore statistico,

10 condizioni di consegna, 11 modi di trasporto, 12 paese di destinazione, 13 provincia di origine.

Le colonne n. 7,9,10,11 devono essere compilate solo se le cessioni 2017 sono state superiori ad € 20.000.000 (art 6 comma 4 Decreto Ministero Finanze 22.02.2010).

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 9/2018 MODELLI INTRASTAT 2018

COMUNICATO N. 9/2018

MODELLI INTRASTAT 2018

Come anticipato dalla circolare di Studio n. 7/2018 dal 24.1.2018 per gli Intrastat 2018  sono introdotte alcune novità.

INTRASTAT ACQUISTI

Dal 1 gennaio 2018:

- sono aboliti i modelli INTRASTAT trimestrali relativi agli acquisti di beni (Intra 2/bis) e servizi (Intra 2/quater); mentre quelli con scadenza mensile rimangono

obbligatori solo ai fini statistici se si superano in uno dei 4 trimestri precedenti:

- € 200.000 per l’acquisto di beni

- € 100.000 per l’acquisto di servizi.

Ciò significa che i soggetti che nei 4 trimestri precedenti non superano i suddetti limiti non devono più presentare il modello Intrastat acquisti.

A partire degli elenchi riferiti al 2018 tutte le informazioni contenute nei modelli Intrastat beni e servizi si considerano rese con finalità statistiche.

Nel modello Intrastat 2 per gli acquisti di beni le colonne 8 massa netta, 10 valore statistico , 11 condizioni di consegna, 12 modi di trasporto devono essere compilate

solo se gli acquisti intracomunitari nel 2017 hanno superato € 20.000.000.

 

INTRASTAT VENDITE

Modelli Intrastat cessioni erano e restano obbligatori. Infatti, anche per il 2018 rimane l’obbligo della presentazione dei modelli Intrastat cessioni sia di beni (Intra 1/bis)

 che di servizi (Intra 1/quater), con l’individuazione della periodicità mensile o trimestrale in base al superamento o meno della soglia di € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti.

Per cui il primo Intrastat vendite mensile, riferito a gennaio 2018, dovrà essere inviato entro lunedì 26 febbraio 2018 (il 25 è domenica).

La parte statistica del modello Intrastat beni deve essere compilata solo se in uno dei 4 trimestri precedenti sono state realizzate cessioni beni per un ammontare uguale

o superiore ad € 100.000. Sono statistiche le  seguenti colonne dell’ Intra 1/bis cessioni di beni: 5 natura transazione, 6 nomenclatura combinata, 7 massa netta, 8 unità supplementari, 9 valore statistico,

10 condizioni di consegna, 11 modi di trasporto, 12 paese di destinazione, 13 provincia di origine.

Le colonne n. 7,9,10,11 devono essere compilate solo se le cessioni 2017 sono state superiori ad € 20.000.000 (art 6 comma 4 Decreto Ministero Finanze 22.02.2010).

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113