N 15/2020 DEDUCZIONE COSTO AUTOVETTURA USO PROMISCUO

COMUNICATO  N 15/2020

DEDUZIONE COSTO AUTOVETTURA USO PROMISCUO DIPENDENTI CON EMISSIONE DI FATTURA PER IL FRINGE BENEFIT

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta è deducibile il 70% dei costi, senza alcun limite di spesa.

Tale percentuale di deducibilità deve essere applicata all’intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli in oggetto.

Ipotizzando costi auto per € 1.000 (comprensivi di fringe benefit), la deduzione complessiva ammonterebbe a € 700 (Circ. Ag. Entrate 18.06.2008, n. 47/E, p. 5.1). Tale percentuale di deducibilità deve essere applicata all’intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli in oggetto, senza applicare le limitazioni di deducibilità previste all’art. 164, c. 2, lett. b).

I costi deducibili al 70% sono solo i costi propri dell’autovettura (intesi come le voci di cui ACI ha tenuto conto per calcolare i costi chilometrici):

quota di ammortamento sul costo dell’auto;

quote di leasing;

canoni di noleggio;

assicurazione;

carburante;

pneumatici

bollo;

manutenzioni dell’auto.

I costi di gestione dell’auto diversi dai precedenti parcheggio, lavaggi, pedaggi autostradali sono deducibili al 70% solo se afferenti l’utilizzo aziendale del veicolo.

Le spese di gestione di cui sopra relativi all’uso privato (parcheggio, pedaggi autostradali, lavaggi …) sono spese personali e non sono costi deducibili da parte del datore di lavoro. Se pagati dal datore di lavoro sono compensi in natura che dovranno essere inserite in busta paga del dipendente e soggetti a ritenute e contributi inps.

L’utilizzo promiscuo, per la maggior parte del periodo d’imposta, deve essere provato in base a idonea documentazione

Il valore da assoggettare a tassazione sia ai fini fiscali, sia contributivi (fringe benefit) è pari ad un’aliquota variabile dal 25% al 60% (in funzione delle emissioni di anidride carbonica) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base delle tabelle Aci (per contratti stipulati dal 1.07.2020)

Per i veicoli concessi con contratti stipulati entro il 30.06.2020 resta ferma l’applicazione della vecchia regola per cui il fringe benefit è il 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di km 15.000 come da tabelle ACI.

La messa a disposizione dei veicoli da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente dietro corrispettivo è un’operazione imponibile ai fini Iva. Per cui se il datore di lavoro emette una fattura pari al benefit (imponibile + iva 22% = benefit) lo stesso si annulla e non vi è benefit tassato in capo al dipendente, che dovrà pagare la fattura.

In tal caso l’Iva delle spese dell’autovettura per il datore di lavoro è detraibile al 100%.

SalutiDott. Alberto DonatoStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
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37121 Verona
Tel. 0458532113